Cassazione Penale, Ordinanza n. 31441/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando la mancanza di specificità del motivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per difetto di correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 luglio 2024, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto generico perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva puntualmente ravvisato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Richiamato solo come norma incriminatrice dei reati oggetto di condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 648 c.p.
Richiamato solo come norma incriminatrice dei reati oggetto di condanna, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando sia generico e si limiti a riproporre questioni già affrontate e motivate dal giudice di merito, senza una critica puntuale alla decisione impugnata.
- La specificità del motivo richiede un confronto effettivo con la ratio decidendi della sentenza gravata; in difetto, si realizza la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La mera deduzione di errore di diritto o vizio di motivazione non è sufficiente se non accompagnata da argomentazioni idonee a evidenziare la concreta erroneità della motivazione resa in appello.
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