Cassazione Civile, Ordinanza n. 22787/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro dovuta su una divisione ereditaria conseguente allo scioglimento della comunione ereditaria pronunciato dal Tribunale di Roma. Alla ricorrente era stata attribuita una somma di denaro: per l'Ufficio essa costituiva un'eccedenza rispetto alla quota spettante e quindi un presupposto per applicare la tassazione propria della vendita sulla parte eccedente; per la contribuente, invece, si trattava di un semplice conguaglio in denaro funzionale a riequilibrare la quota di sua spettanza sulla massa ereditaria. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione è stata riformata con rigetto della pretesa della contribuente. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, deducendo sostanzialmente l'erroneità della qualificazione fiscale dell'attribuzione in denaro e la mancanza di un adeguato accertamento circa l'esistenza di una reale eccedenza rispetto alla quota ereditaria spettante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, in caso di scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di beni in natura a un condividente e versamento di somme agli altri eredi pari al valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota propria degli atti di divisione e non quella della vendita; l'aliquota della vendita è applicabile solo se al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello di sua spettanza, e limitatamente alla parte eccedente. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata cassata perché il giudice di merito aveva affermato l'esistenza dell'eccedenza senza svolgere uno specifico accertamento e senza fornire una motivazione adeguata sul punto decisivo. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986
La disposizione è richiamata per affermare che l'aliquota propria della vendita si applica solo quando il condividente riceva beni di valore eccedente rispetto alla quota spettante, e limitatamente alla parte eccedente; altrimenti opera la disciplina fiscale della divisione.
È il testo normativo di riferimento per la tassazione degli atti di divisione e per la distinzione rispetto alla vendita ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di beni e corresponsione di somme di conguaglio va normalmente tassato come atto di divisione, non come vendita.
- La tassazione come vendita è ammessa solo quando risulti un'effettiva attribuzione di beni eccedente rispetto alla quota spettante al condividente, e la maggiore imposta si giustifica esclusivamente sulla parte eccedente.
- Quando la qualificazione fiscale dell'atto dipende dall'esistenza di un'eccedenza rispetto alla quota ereditaria, il giudice di merito deve compiere uno specifico accertamento in fatto e fornire una motivazione puntuale; non è sufficiente affermare apoditticamente la sussistenza dell'eccedenza.
- La mancata verifica del presupposto fattuale decisivo per l'applicazione della più grave tassazione rende censurabile la decisione e impone la cassazione con rinvio.
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