Cassazione Penale, Sentenza n. 16235/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il divieto temporaneo di esercitare la professione forense per 12 mesi nei confronti di Andrea Guizzardi, indagato per reati di falso in atto pubblico (art. 482 in relazione all'art. 476, c.2 c.p.) per avere formato e consegnato ai clienti atti giudiziari apocrifi (sentenze, verbali di pignoramento, provvedimenti di riduzione debitoria, verbali di sommarie informazioni) con l'apparenza di originali, sfruttando la propria qualità di avvocato. In cassazione il ricorrente deduceva (i) incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p. sostenendo che anche i magistrati apparenti autori degli atti sono persone offese e quindi la competenza sarebbe stata del giudice competente per magistrati; (ii) errata applicazione degli artt. 476 e 482 c.p. argomentando che gli atti erano privi di elementi formali (timbri di cancelleria, numeri di ruolo, firma del cancelliere) e pertanto non avrebbero avuto "apparenza" di atti originali, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 35814/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p. non opera automaticamente per il solo fatto che un magistrato risulti indicato come apparente autore dell'atto falso: perché scatti la competenza speciale è necessario che il magistrato abbia assunto formalmente la qualità di imputato o di persona offesa nel procedimento, con verifica concreta della lesività nei suoi confronti. Sulla rilevanza penale della falsità, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'idoneità degli atti falsi ad apparire come originali a terzi in buona fede (intestazioni, dispositivi, motivazioni, indicazione di procedimento, firme manoscritte riconducibili a magistrati realmente in servizio), per cui la mancata riproduzione pedissequa di alcuni elementi tecnici non esclude la possibilità che la copia si presenti con l'apparenza dell'atto originale. Sussistono pertanto i gravi indizi e le esigenze cautelari hanno giustificato l'interdizione professionale di 12 mesi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 482 c.p. (falso materiale e ideologico in atti pubblici)
Reato contestato per la formazione e diffusione di atti con apparenza di atti pubblici: la Corte conferma che può integrarsi quando la copia assume l'apparenza di un atto originale, idoneo a ingannare terzi in buona fede.
art. 476 c.p. (falsità materiale o ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
Riferimento alla fattispecie di falso in atto pubblico commesso da privato; la Corte valuta la offensività concreta dell'atto rispetto alla sfera giuridica dei terzi coinvolti.
art. 11 c.p.p. (competenza per procedimenti riguardanti i magistrati)
La norma sulla competenza funzionale per i magistrati opera solo se il magistrato assume formalmente la qualità di imputato o di persona offesa/danneggiato; non basta l'apparente indicazione del nome sull'atto falso.
Sezioni Unite, sentenza n. 35814/2019 (Pg/Marcis)
"La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale."
La pronuncia è richiamata come principio: il requisito fondamentale è l'"apparenza" di autenticità della copia. La Corte di Cassazione applica il principio nel senso che manca l'integrazione del reato solo quando non è raggiunta tale apparenza; nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto che l'apparenza sussistesse.
Sezioni Unite, sentenza Pasquini (n. 46982/2007)
Ribadisce che i reati contro la fede pubblica tutelano sia l'interesse pubblico sia, in concreto, l'interesse del privato nella cui sfera giuridica l'atto incide; la qualificazione di persona offesa va accertata concretamente.
art. 606 c.p.p. (conseguenze del rigetto del ricorso e condanna alle spese)
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p. è applicabile solo se il magistrato ha assunto formalmente la qualità di imputato o di persona offesa/danneggiato: la mera indicazione del nome del magistrato sull'atto falso non sufficiente.
- Per integrare il reato di falso in atto pubblico commesso dal privato non è necessario che la copia riproduca pedissequamente tutti gli elementi tecnici (timbri di cancelleria, numeri di ruolo, firme del cancelliere); rileva piuttosto se la copia, nel suo complesso, abbia l'apparenza di un atto originale e sia idonea ad ingannare terzi in buona fede.
- La valutazione della offensività dell'atto falso è concreta e va compiuta caso per caso: il giudizio deve tener conto dell'effetto che l'atto può avere sui destinatari non esperti del settore e sul loro legittimo affidamento.
- In fase cautelare, per misure interdittive nei confronti di professionisti rilevano la gravità delle condotte, la reiterazione nel tempo e la personalità negativa dell'indagato; tali elementi possono giustificare l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
- La difesa che contesti l'idoneità dell'atto a ledere la fede pubblica deve confutare concretamente gli elementi che formano l'apparenza di autenticità; semplici censure tecniche possono non essere persuasive se il complesso degli elementi induce comunque incertezza nei terzi.
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