Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 897/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza 1. DICHIARARE l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 2891 del 25 ottobre 2024 del TAR Lombardia, Sezione Quinta, resa nel procedimento R.G. n. 2471/2024; 2. ORDINARE al predetto Ministero di provvedere, entro il termine di giorni sessanta, ovvero altro termine ritenuto congruo dall'Ill.mo Collegio adito, dalla comunicazione o notificazione della sentenza che definirà il presente giudizio, al pagamento in favore dell'Avv. Salvatore Braghini, quale delegato alla riscossione, della somma complessiva di € 2.513,68 (duemilacinquecentotredici/68), corrispondente alle spese processuali liquidate nella sentenza da ottemperare, maggiorata degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato (24 aprile 2025) all'intimazione al pagamento del 31.08.2025 e degli interessi moratori da quest'ultima data fino al saldo; 3. NOMINARE, per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione intimata, un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ovvero altro funzionario individuato dall'Ill.mo Collegio adito, con facoltà di delega ad altro dirigente della struttura, perché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente a dare piena esecuzione alla sentenza sopra indicata, con tutti i poteri necessari per l'allocazione delle somme in bilancio e per l'espletamento delle procedure di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; 4. FISSARE, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, la penalità di mora dovuta dall'amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, nella misura del tasso di interesse legale vigente calcolato sulla somma di cui al punto 2), con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e termine fino al giorno dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione ovvero dell'insediamento del commissario ad acta; 5. CONDANNARE l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Salvatore Braghini che si dichiara antistatario, con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali, ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55.

Giustizia amministrativa202504310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2891/2024 nella parte relativa al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 2891/2024, passata in giudicato il 24 aprile 2025 e notificata all’amministrazione il 27 aprile 2025, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00. Nonostante l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.-l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’intimazione di pagamento del 31 agosto 2025, il Ministero non ha provveduto al pagamento. Sono stati richiesti anche gli interessi legali dal passaggio in giudicato fino all’intimazione, gli interessi moratori da quest’ultima data fino al saldo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, dichiarando l’inottemperanza al giudicato e ordinando al Ministero di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, le spese processuali liquidate nel giudizio definito dalla sentenza n. 2891/2024, pari a euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Ha riconosciuto gli interessi legali corrispettivi ex art. 1282 c.c. dal passaggio in giudicato al 31 agosto 2025 e, da tale intimazione, gli interessi moratori, alternativi a quelli corrispettivi, nella stessa misura ai sensi dell’art. 1224 c.c. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente sproporzionata in rapporto al non eccessivamente lungo periodo trascorso dalla notifica della sentenza alla proposizione dell’azione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Le sentenze del giudice amministrativo rientrano tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora non può essere applicata quando risulti manifestamente sproporzionata o iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è soggetta al limite della manifesta iniquità e deve essere esclusa quando, avuto riguardo al tempo trascorso e alle circostanze concrete, risulti sproporzionata.

  • art. 14 d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni consente, una volta inutilmente trascorso, di attivare la tutela esecutiva.

  • art. 1282 c.c.

    Le somme dovute in base al giudicato producono interessi legali corrispettivi dal passaggio in giudicato, secondo quanto riconosciuto dal giudice.

  • art. 1224 c.c.

    Dall’intimazione di pagamento sono dovuti gli interessi moratori, alternativi agli interessi corrispettivi, nella medesima misura.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l’esecuzione della condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in una sentenza amministrativa passata in giudicato.
  • Quando l’amministrazione non contesta il mancato pagamento di somme dovute in base a un giudicato e sono inutilmente decorsi i termini applicabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e dichiarare l’inottemperanza.
  • Le somme dovute in esecuzione di una sentenza amministrativa producono interessi legali corrispettivi dal passaggio in giudicato fino all’intimazione di pagamento; da quest’ultima data decorrono gli interessi moratori, alternativi a quelli corrispettivi, nella misura prevista dall’art. 1224 c.c.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza; quando l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto uno specifico compenso.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando, in relazione al tempo non eccessivamente lungo trascorso dalla notifica del giudicato alla proposizione dell’azione, risulti manifestamente sproporzionata e quindi iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.