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Sentenza

Sentenza n. 2385/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 1518 del 21 marzo 2024, nelle more superata dal pagamento dell'amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della giustizia per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 21 marzo 2024, n. 1518. All'udienza camerale ha dichiarato cessata la materia del contendere, riferendo che l'amministrazione aveva provveduto al pagamento, ma ha insistito per la condanna alle spese. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inammissibilità del deposito effettuato dal ricorrente alle ore 7:13 del 9 luglio 2026, in quanto tardivo rispetto ai termini di deposito dei documenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo l'amministrazione provveduto al pagamento e quindi soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La compensazione è stata giustificata dal comportamento processuale del ricorrente, che avrebbe potuto comunicare la cessazione della materia del contendere prima dell'udienza e, presumibilmente, prima della stessa fissazione dell'udienza. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inammissibilità del deposito tardivo effettuato dal ricorrente, senza che tale rilievo conducesse a una diversa definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente la sentenza azionata e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese: la regolazione delle spese può tenere conto del comportamento processuale del ricorrente, compresa la mancata tempestiva comunicazione della cessazione della materia del contendere.
  • Il deposito di documenti effettuato oltre i termini processuali è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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