Sentenza n. 4083/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli recante applicazione del DASPO in relazione a una presunta aggressione ai danni di una steward presso lo stadio Diego Armando Maradona
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
In occasione di una partita di calcio, l’amministrazione aveva ritenuto che il ricorrente avesse colpito al petto una steward ai tornelli, allo scopo di opporsi a un atto d’ufficio e agevolare l’ingresso abusivo di un altro soggetto. L’identificazione era stata effettuata al termine dell’incontro sulla base dell’abbigliamento e del riconoscimento operato dalla persona offesa. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989 e il difetto di istruttoria, sostenendo che mancassero elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e che il provvedimento si fondasse soltanto sulle dichiarazioni della steward, in assenza di riprese video o altri riscontri; l’eccesso di potere per errore nei presupposti, anche in ragione del suo regolare abbonamento allo stadio e della non plausibilità di un interesse ad agevolare ingressi abusivi, nonché della sproporzione tra la descrizione di un colpo violento e i referti medici attestanti una mera contusione; il difetto di motivazione, per avere l’amministrazione recepito acriticamente la denuncia senza verificare adeguatamente la dinamica dei fatti. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto l’acquisizione di rilievi fotografici e immagini video. L’amministrazione ha successivamente depositato una relazione dalla quale è emerso che non esistevano immagini o fotografie utili a documentare la dinamica dell’accaduto, ma soltanto un’immagine del ricorrente all’ingresso al tornello. È inoltre emerso che il ricorrente era stato assolto in sede penale, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Il Collegio ha premesso che la misura ha natura preventiva e non sanzionatoria, sicché il Questore può fondarla su una prognosi secondo il criterio del più probabile che non e dispone di ampia discrezionalità, potendo considerare anche condotte agevolatrici di situazioni di pericolo o di allarme e non essendo necessaria la definizione di eventuali vicende penali connesse. Tuttavia, nel caso concreto, l’unico elemento a carico del ricorrente era costituito dalle dichiarazioni postume della steward. L’istruttoria disposta dal TAR aveva escluso l’esistenza di riprese video o fotografie idonee a dimostrare la dinamica dell’episodio o a collegare il ricorrente alla condotta violenta. La successiva assoluzione penale, pur nella riconosciuta autonomia dei giudizi, confermava che gli elementi disponibili non consentivano di ricondurre il fatto al ricorrente. Mancando una base fattuale sufficiente, non risultava provato neppure secondo il criterio probabilistico che il ricorrente avesse posto in essere condotte violente tali da giustificare la misura e la compressione della sua libertà personale. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato; le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401
La misura del DASPO ha natura preventiva e non sanzionatoria; la sua adozione può fondarsi su una prognosi di pericolosità secondo il criterio del più probabile che non, ma richiede comunque una base fattuale idonea a collegare il destinatario alla condotta rilevante.
art. 530, comma 2, c.p.p.
La sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, pur non vincolando automaticamente il giudizio amministrativo, costituisce nel caso concreto un elemento coerente con l’assenza di prova del collegamento tra il ricorrente e la condotta contestata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell’ambito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura preventiva e non sanzionatoria: il Questore può adottarlo sulla base di una prognosi di pericolosità formulata secondo il criterio del più probabile che non, senza che sia necessaria una condanna penale o la definizione sfavorevole del procedimento penale relativo ai medesimi fatti.
- L’ampia discrezionalità riconosciuta al Questore nell’adozione del DASPO non esonera l’amministrazione dall’accertare una base fattuale attendibile e sufficiente a collegare il destinatario alla condotta violenta o pericolosa contestata.
- Quando l’unico elemento a fondamento del DASPO consiste nelle dichiarazioni postume della persona offesa e l’istruttoria esclude l’esistenza di riprese video, fotografie o altri riscontri idonei a dimostrare la dinamica dei fatti e l’identità dell’autore, il giudizio prognostico non può ritenersi adeguatamente fondato.
- L’autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo non impedisce al giudice amministrativo di valorizzare una sentenza penale assolutoria, insieme agli altri elementi istruttori, quale riscontro dell’insufficienza della prova del collegamento tra il destinatario e la condotta presupposta dal DASPO.
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