Cassazione Civile, Ordinanza n. 01061/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente di un ente sanitario pubblico aveva chiesto la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento di una maggiorazione retributiva per gli anni 2002-2006. La pretesa si fondava su una deliberazione del 1997 della gestione liquidatoria di una ex USL, adottata in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la legittimità di una maggiorazione attribuita in passato per adeguare il trattamento economico del dirigente a quello di un segretario generale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che la deliberazione del 1997 avesse efficacia temporalmente limitata, perché rinviava ai limiti del successivo contratto collettivo recepito nel d.P.R. n. 348 del 1983, e che l'assegno ad personam fosse comunque stato assorbito dagli aumenti retributivi successivi. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità/inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura alle liti dell'azienda, rilasciata a un avvocato dell'avvocatura regionale sulla base di una legge regionale poi dichiarata incostituzionale, con contestazione anche della sanatoria ex art. 11, comma 8-bis, d.l. n. 35/2013; (2) violazione della disciplina del trattamento economico della dirigenza sanitaria, sostenendo che la maggiorazione non fosse cessata con il primo rinnovo della contrattazione collettiva; (3) violazione delle norme sul d.P.R. n. 348/1983, contestando che la delibera del 1997 fosse già cessata per i limiti temporali richiamati; (4) violazione delle norme sull'assegno ad personam e dell'art. 2697 c.c., sostenendo sia che l'assegno fosse stato riconosciuto per evitare una reformatio in peius e quindi non fosse riassorbibile, sia che in ogni caso il concreto riassorbimento non fosse stato allegato e provato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello: la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che consentiva il rilascio della procura all'avvocatura regionale non travolge retroattivamente gli effetti processuali già prodottisi; inoltre ha ritenuto valida anche la nuova procura rilasciata al medesimo difensore ai sensi dell'art. 11, comma 8-bis, d.l. n. 35/2013. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva fondato il rigetto sull'interpretazione del d.P.R. n. 348/1983, ma sull'interpretazione della deliberazione del 1997, che aveva essa stessa limitato la propria efficacia nel tempo. Da ciò è derivata l'inammissibilità anche del secondo e del quarto motivo, non attaccando essi tale autonoma ratio. È stata inoltre confermata la soccombenza del ricorrente con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulla procura alle liti, ma non decisivo nella motivazione della Corte
art. 11, comma 8-bis, d.l. 8 aprile 2013, n. 35
"Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime"
norma ritenuta idonea a legittimare la nuova procura rilasciata al difensore dell'ufficio legale regionale, senza necessità di una legge regionale attuativa per la validità del mandato
art. 182 c.p.c.
richiamato come base del termine perentorio fissato dal giudice per rinnovare la procura; la nuova procura è stata considerata comunque valida
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza conforme
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la persistenza del trattamento economico; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per inammissibilità del motivo
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente come norma sul trattamento economico della dirigenza; non esaminato nel merito per la stessa ragione
d.P.R. n. 348/1983
richiamato nei motivi di ricorso e nella motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione ha chiarito che la ratio decisiva non era la lettura della norma regolamentare, ma l'interpretazione della deliberazione del 1997 che ne limitava temporalmente gli effetti
art. 2697 c.c.
richiamato nel quarto motivo per contestare l'onere della prova sul riassorbimento; motivo dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità della norma che aveva consentito il rilascio della procura non travolge retroattivamente gli effetti processuali già prodotti da una procura validamente rilasciata e utilizzata nel processo prima della pronuncia di illegittimità costituzionale.
- La validità della procura alle liti conferita a un difensore dell'ufficio legale regionale può derivare direttamente da una norma statale che autorizzi il patrocinio gratuito degli enti dipendenti, senza che sia necessario attendere una legge regionale di attuazione se la disposizione statale è immediatamente operativa.
- In cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente censurare un passaggio argomentativo diverso o secondario, se la decisione è sorretta da una diversa e autonoma base logica.
- La censura che investe l'interpretazione di una fonte normativa è non pertinente se la decisione di merito si fonda invece sull'interpretazione dell'atto negoziale o amministrativo che ha autonomamente delimitato nel tempo i propri effetti.
- Quando una deliberazione riconosce un trattamento economico con espressa limitazione temporale, non può pretendersi il riconoscimento di emolumenti per periodi successivi alla durata dichiarata dall'atto stesso.
- Le questioni sul riassorbimento dell'assegno ad personam e sulla prova del suo concreto assorbimento restano prive di rilievo se il titolo posto a fondamento della domanda è già stato interpretato come non operante per il periodo richiesto.
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