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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46789/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Crocifisso Rinzivillo impugnava l'ordinanza del 20/06/2024 con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale. Il nodo controverso riguardava soprattutto la determinazione della data di cessazione della sua partecipazione all'associazione mafiosa (tempus commissi delicti), fissata dal pubblico ministero al 31/03/2021 (data della sentenza di primo grado), nonché la corretta identificazione delle pene residue in esecuzione dopo il riconoscimento della continuazione tra il 416-bis e reati precedentemente accertati (ordinanza 21/02/2017) e la conseguente esclusione dall'esecuzione di talune pene che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto beneficiare di liberazioni anticipate già riconosciute (pari a 1.035 giorni). Rinzivillo contestava inoltre l'autonoma modifica da parte del Procuratore generale di una precedente indicazione della data di cessazione (16/04/2010) senza il necessario coinvolgimento del giudice dell'esecuzione e addebitava al giudice dell'esecuzione di essere andato oltre i limiti della questione devolutagli (ultrapetizione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, avesse correttamente determinato la data di cessazione della partecipazione associativa di Rinzivillo, atteso che tale elemento non era stato specificamente accertato nel giudizio di cognizione e poteva essere desunto dagli atti e dalla sentenza. Ha ritenuto legittima l'iniziativa del Procuratore generale, non vincolata da un precedente ordine di esecuzione relativo ad altra posizione (autonomia dei provvedimenti), e non ha rilevato ultrapetizione da parte del giudice dell'esecuzione perché questi ha trattato questioni effettivamente sollevate dal ricorrente e necessarie per decidere. Inoltre la Corte ha confermato che, dopo la rideterminazione della pena in ragione della continuazione, non poteva essere imputata a favore del condannato la detenzione «in eccesso» relativa a reati commessi anteriormente alla pronuncia che ha riconosciuto la continuazione (ai sensi dell'art. 657, comma 4 c.p.p.), mentre doveva tenersi conto eventualmente della restrizione cautelare subita con riferimento al reato più recente. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma impedisce che, nella determinazione di una pena irrogata per reati commessi successivamente, si possano imputare o compensare al condannato periodi di detenzione già scontati per reati commessi anteriormente; nel caso di rideterminazione della pena per effetto di riconoscimento della continuazione, non si può quindi tenere conto della detenzione pregressa 'in eccesso' relativa a reati anteriori.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Il delitto di associazione mafiosa è stato identificato come il reato più grave rispetto al quale sono stati valutati gli altri reati collegati; la cessazione della partecipazione associativa e la rideterminazione delle pene sono state determinate tenendo conto della natura associativa del reato ex art. 416-bis.

  • art. 671, cod. proc. pen. (richiamato nel provvedimento di cumulo)

    Richiamato nel provvedimento di cumulo citato nelle memorie; nella decisione si rileva che eventuali indicazioni incidentali in precedenti ordini di esecuzione non sono vincolanti quando la questione non era stata definitivamente accertata nel giudizio di cognizione.

Massime di principio

  • Se la data del commesso reato (tempus commissi delicti) non è stata determinata in modo specifico e definitivo nel giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione può e deve desumerla dagli atti e dalla sentenza per decidere sulle questioni esecutive.
  • Il pubblico ministero può proporre la determinazione della data di cessazione della partecipazione del condannato, ma il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di verificare la correttezza di tale indicazione; provvedimenti precedenti relativi ad altra posizione non vincolano automaticamente il giudice dell'esecuzione.
  • Quando una sentenza successiva riconosce la continuazione tra reati e ridetermina le pene, non è possibile imputare a favore del condannato periodi di detenzione già scontati per reati commessi anteriormente in modo da ridurre la pena residua (applicazione dell'art. 657, comma 4 c.p.p.).
  • Le questioni che il giudice dell'esecuzione affronta devono rimanere entro l'oggetto dell'incidente o della questione proposta, ma il giudice può esaminare aspetti connessi necessari per la decisione senza incorrere in ultrapetizione.
  • Gli ordini di esecuzione relativi a posizioni diverse sono autonomi: la diversa indicazione temporale contenuta in un ordine emesso per un altro imputato non è vincolante per la determinazione del tempo del reato in capo al singolo condannato.

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