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Ordinanza

Ordinanza n. 593/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del certificato d'idoneità n. 354 rilasciato da ENAC a Toscana Aeroporti Handling S.r.l., originariamente avente scadenza alla data del 05/05/2025 e da ultimo rinnovato sino alla data del 05/05/2030, per quanto attiene la disposta modifica ed estensione della specifica di certificazione per l'aeroporto limitato di Firenze in relazione alla Classe 2, servizi 3 e 5 (con esclusione del servizio 5.7) di cui alla tabella A del D.Lgs. n. 18/99, nonché, in generale, in relazione alla disposta estensione della certificazione all'intera Classe 2 in violazione del vigente provvedimento di limitazione ENAC DG-04/12/2018 prot. 039-P, nonché dell'art. 4.7 del vigente Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”; b) del certificato d'idoneità n. 354 rilasciato da ENAC a Toscana Aeroporti Handling S.r.l., originariamente avente scadenza alla data del 05/05/2025 e da ultimo rinnovato sino alla data del 05/05/2030, per quanto attiene la disposta modifica ed estensione della specifica di certificazione per il sempre limitato aeroporto di Pisa in relazione alla Classe 2, servizi 3 e 5 (con esclusione del servizio 5.7) di cui alla tabella A del D.Lgs. n. 18/99 nonché, in generale, in relazione alla disposta estensione della certificazione all'intera Classe 2 in violazione del vigente provvedimento di limitazione ENAC DG-16/04/2019 prot. 014-P, nonché dell'art. 4.7 del vigente Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”; e per quanto occorra, anche c) della comunicazione di avvio del procedimento di limitazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 18/99 per l'aeroporto di Firenze pubblicata sul sito ENAC in data 22 luglio 2025 nella parte in cui è riportato l'attuale possesso da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l., della certificazione di Classe 2 presso il limitato aeroporto di Firenze contestualmente alla valida e sempre esercitata certificazione di Classe 1; d) della comunicazione di avvio del procedimento di limitazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 18/99 per l'aeroporto di Pisa pubblicata sul sito ENAC in data 4 settembre 2025 nella parte in cui è portato l'attuale possesso da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l., della certificazione di Classe 2 presso il limitato aeroporto di Pisa contestualmente alla valida e sempre esercitata certificazione di Classe 1; e) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, anche se non conosciuto. nonché per il previo accertamento, ex art. 116 c.p.a., f) del diritto della società istante ad accedere agli atti e documenti ancora non forniti, la cui ostensione è stata anticipata come negata in via parziale da ENAC; nonché, previa conversione del rito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., g) per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio ovvero del silenzio rifiuto serbato da ENAC sulle istanze formulate da Corporate Air Service S.r.l. in date 21 novembre 2024, 1 giugno 2025, 31 luglio 2025 e 27 agosto 2025 di esercizio dei poteri di certificazione ex art 687 cod. nav. e di polizia ex art. 802 cod. nav. e conseguente mancato avvio del procedimento di revoca tanto della certificazione n. 354 quanto della relativa estensione per la Classe 2 presso l'aeroporto di Firenze nonché mancata inibizione a Toscana Aeroporti Handling S.r.l. a prestare servizi di assistenza a terra di Classe 2, ivi inclusi quelli di cui alle categorie 3 e 5 (esclusa la 5.7), sempre presso il limitato aeroporto di Firenze, nel rispetto del vigente provvedimento di limitazione ENAC DG-04/12/2018 prot. 039-P nonché delle previsioni del Regolamento ENAC; e/o ove del caso, sempre previa conversione del rito, ex artt. 31 e 117 c.p.a. h) per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio ovvero del silenzio rifiuto, anche solo parziale, serbato da ENAC sull'istanza di accesso ex articolo 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. formulata da Corporate Air Service S.r.l. in data 02/09/2025 con prot. 0125056A; i) nonché per la condanna di ENAC al risarcimento, in via autonoma, di tutti i danni patiti dalle società Ricorrenti per l'inosservanza dei termini massimi di legge per la conclusione delle attivate fasi procedimentali e quindi quale conseguenza della consentita attività di assistenza a terra di Classe 2 da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. presso i limitati aeroporti di Firenze e Pisa, in violazione dei rispettivi provvedimenti di limitazione nonché delle previsioni del Regolamento ENAC; i) nonché per la condanna di ENAC al risarcimento, in via autonoma, di tutti i danni patiti dalle società Ricorrenti per l'inosservanza dei termini massimi di legge per la conclusione delle attivate fasi procedimentali e quindi quale conseguenza della consentita attività di assistenza a terra di Classe 2 da parte di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. presso i limitati aeroporti di Firenze e Pisa, in violazione dei rispettivi provvedimenti di limitazione nonché delle previsioni del Regolamento ENAC; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 gennaio 2026: j. parziale della specifica di certificazione Revisione n. 4 del 28.10.2024, allegata al certificato di Idoneità n. 354 Edizione 3 del 28.10.2024, rilasciata a Toscana Aeroporti Handling S.r.l. come poi prorogata e da ultimo rinnovata, eventualmente anche con diversa denominazione, sino al 5 maggio 2030 nella parte in cui estende l’idoneità di TAH anche in relazione ai servizi di Classe 2 oggetto di limitazione (categorie 3 e 5 con esclusione della sola 5.7) presso gli aeroporti di Firenze e di Pisa in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2.2 lett. a), 2.5, 3.1 lett. a), 4.7, 6.1, 6.4, 15.5 lett b), 15. 9, 15.10 e 23.4 dei pro tempore vigenti Regolamenti Handing e in violazione dei vigenti provvedimenti di limitazione n. 39/P/2018 e n. 65/P/2025 in relazione all’aeroporto di Firenze e n. 14-P/2019 in relazione all’aeroporto di Pisa, ivi incluso l’annullamento parziale del provvedimento ENAC di proroga prot. 62416-P del 05.05.25, di cui si è venuti a conoscenza, parzialmente, solo in date 14.11.25 e 17.11.25, con il deposito effettuato da ENAC (cf. allegato 14 controp.), e indirettamente, in data 31 dicembre 2025, con la pubblicazione del nuovo elenco ENAC prestatori certificati aggiornato al 29.12.25; K. parziale del Certificato di Idoneità n. 354 rilasciato a Toscana Aeroporti Handling S.r.l. nella parte in cui comprende ed attesta la specifica di certificazione anche per le categorie di servizi 3 e 5 (escluso la 5.7) nei limitati aeroporti di Firenze e Pisa, sia nella versione con scadenza al 05.05.25 che in quella oggetto di rinnovo con il provvedimento ENAC prot. 62416-P del 05.05.25, di cui si chiede in termini analoghi l’annullamento parziale, nonché nella ultima versione rinnovata sino al 05.05.2030, in violazione delle richiamate disposizioni dei pro tempore vigenti Regolamenti Handing e dei vigenti provvedimenti di limitazione n. 39/P/2018 e n. 65/P/2025 in relazione all’aeroporto di Firenze e n. 14-P/2019 in relazione all’aeroporto di Pisa; L. per quanto occorra del documento ENAC intitolato “Rapporto Informativo Affare Legale n. 7099/2025”, non firmato e depositato nel corso del giudizio in data 17 novembre 2025 quale attestazione di parte del reiterato quanto intenzionale e grave silenzio inadempimento serbato ENAC a partire dal 21 novembre 2024 sino al 14/17 novembre 2025; M. per l’accertamento della violazione delle previsioni degli artt. 2, 7 e 8 della Legge n. 241/1990 nonché dei termini di conclusione del procedimento disposti dal Regolamento ENAC “Individuazione dei termini amministrativi di competenza dell’ENAC” - Violazione dei principii del buon andamento e del dovere di provvedere della P.A; N. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Parziale diniego, o mancata ostensione, di documenti richiesti a ENAC con istanza di accesso del 2 settembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, tra l'altro, il parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti rivolta a ENAC il 2 settembre 2025, chiedendo l'esibizione della documentazione indicata nei punti 1), 3), 6), 7) e 8) dell'istanza. Nel corso del giudizio, con provvedimento del 4 febbraio 2026, il TAR aveva ordinato a ENAC di esibire i documenti di cui ai punti 7) e 8), oppure di attestarne formalmente l'inesistenza. ENAC ha quindi dichiarato, con nota del 17 marzo 2026, l'inesistenza della documentazione oggetto dell'ordine giudiziale e ha fornito precisazioni dalle quali il Collegio ha desunto implicitamente e univocamente anche l'assenza della residua documentazione richiesta ai punti 1), 3) e 6).

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., riproposta con i motivi aggiunti. La dichiarazione di ENAC circa l'inesistenza della documentazione richiesta, unitamente alle precisazioni contenute nella nota del 17 marzo 2026, ha fatto venir meno l'attualità della controversia sull'ostensione. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicato il merito delle altre domande proposte nel giudizio, relative alla certificazione rilasciata a Toscana Aeroporti Handling S.r.l., al silenzio serbato da ENAC e alle pretese risarcitorie. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la domanda incidentale di accesso proposta nel corso del giudizio; la relativa controversia è stata dichiarata estinta per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso agli atti oggetto della domanda incidentale; nel provvedimento non è svolta un'ulteriore interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • La controversia sull'accesso agli atti può essere dichiarata cessata quando l'amministrazione, in esecuzione di un ordine istruttorio del giudice, attesti formalmente l'inesistenza dei documenti richiesti e le ulteriori precisazioni rese consentano di ritenere univocamente insussistente anche la documentazione residua oggetto della domanda.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso non pregiudica il merito delle autonome domande di annullamento, avverso il silenzio o risarcitorie proposte nello stesso giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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