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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01617/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva negato la continuazione, è stata quindi mantenuta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di Messina del 4 settembre 2024, pronunciata in sede di esecuzione, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra alcuni reati già oggetto di distinte sentenze di condanna. L'unico motivo di ricorso censurava il diniego della continuazione, sostenendo in sostanza che i reati fossero unificabili sotto il medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti, elemento incompatibile con la prova di una programmazione unitaria già esistente al momento del primo reato. In particolare, la distanza di otto mesi tra i reati richiamati come sentenze nn. 2 e 3 è stata considerata indice idoneo a escludere, senza illogicità manifesta, la preordinazione dei successivi reati nelle loro linee essenziali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede la verifica di concreti indicatori della medesima volizione criminosa e della programmazione, sin dal primo reato, dei fatti successivi almeno nelle linee essenziali; la sola presenza di alcuni indici non basta se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, postula una verifica concreta e approfondita della sussistenza di una volizione unitaria e di una preventiva programmazione dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali.
  • Per desumere il medesimo disegno criminoso occorre valorizzare indici sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate; tali indici devono però essere apprezzati complessivamente e non isolatamente.
  • La rilevante distanza temporale tra i reati costituisce un indice ostativo al riconoscimento della continuazione, perché può escludere che i fatti successivi fossero già programmati al momento del primo reato.
  • La decisione del giudice di merito o dell'esecuzione che escluda la continuazione non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica e coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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