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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2475 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA 2004. Il primo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso oltre i limiti della domanda rilevando il ricorso a una "doppia presunzione" non contestata dalla contribuente. Il secondo motivo censurava la motivazione della sentenza in relazione alla percentuale di ricarico utilizzata per la rettifica induttiva e alla mancata valorizzazione dell'occultamento di un magazzino aziendale quale indizio di evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che non vi è ultrapetizione quando il giudice resta nell'ambito della domanda, pur fondando la decisione su argomentazioni diverse da quelle prospettate dalla parte. La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, compreso il divieto di doppia presunzione, rientrava infatti nell'oggetto della contestazione della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione complessiva del materiale probatorio e non indicava specificamente un fatto storico decisivo omesso o motivato in modo contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla cooperativa le spese del giudizio, liquidate in 5.600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. Non è stato posto a carico dell'ente pubblico l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    Non sussiste ultrapetizione se il giudice decide entro i limiti della domanda, anche utilizzando argomentazioni giuridiche o valutazioni non espressamente prospettate dalla parte. La verifica della validità e della forza inferenziale delle presunzioni rientra nella contestazione dell'accertamento induttivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare uno specifico fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, il cui esame sia stato omesso. Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una revisione complessiva del ragionamento di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica agli enti pubblici ammessi alla prenotazione a debito, quale l'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • La contestazione della fondatezza delle presunzioni utilizzate in un accertamento tributario comprende anche la verifica della loro gravità, precisione e concordanza e del divieto di costruire una presunzione su un'altra presunzione.
  • Il giudice non incorre in ultrapetizione se decide sulla domanda proposta, anche applicando una diversa qualificazione giuridica o sviluppando argomentazioni non espressamente indicate dalle parti.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o una rivalutazione globale dell'accertamento induttivo: occorre indicare puntualmente un fatto storico decisivo, controverso e realmente omesso.
  • La presenza di elementi potenzialmente indiziari, come l'occultamento di un magazzino o una percentuale di ricarico, non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento; tali elementi devono essere valutati secondo un percorso presuntivo logicamente motivato e coerente.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto o dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Testo integrale

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