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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17139/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione di ramo d'azienda del 18 giugno 2009, con cui una società cedente trasferiva a una società cessionaria, poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, un ramo comprendente anche la partecipazione a un consorzio incaricato di lavori pubblici. Nel contratto era previsto un prezzo composto da una parte fissa e da una parte variabile, pari al 9% dell'importo dei lavori di competenza della cessionaria, da determinarsi però solo al verificarsi dell'affidamento dei lavori al consorzio. Dopo un atto aggiuntivo quadro e una successiva decisione arbitrale che aveva escluso l'avvenuto affidamento dei lavori, il giudice delegato respingeva l'istanza di ammissione al passivo del credito relativo alla parte variabile del prezzo; il tribunale, in sede di opposizione, ammetteva invece il credito con riserva e in chirografo, ma escludeva la prededuzione. La società in amministrazione straordinaria ricorreva per cassazione sostenendo che il credito fosse futuro e inesigibile, non condizionale, e che dunque dovesse essere escluso dal passivo; la società cedente proponeva ricorso principale e incidentale contestando il mancato riconoscimento della prededuzione, assumendo la prosecuzione del rapporto in capo alla procedura e la correlata nascita del credito in occasione o in funzione dell'amministrazione straordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura della società in amministrazione straordinaria perché il tribunale aveva correttamente qualificato il credito come condizionale, ammissibile con riserva ex art. 96, comma 3, l.fall., essendo subordinato all'evento dell'affidamento dei lavori al consorzio. Ha inoltre respinto, in parte perché infondato e in parte perché inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, il motivo della società cedente: il tribunale aveva legittimamente escluso la prededuzione poiché il fatto costitutivo del credito era preesistente e riferibile al contratto del 2009, non già sorto in occasione o in funzione della procedura. Spese compensate per soccombenza reciproca; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 3, legge fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il credito non potesse essere ammesso con riserva perché non condizionale; la Corte non ne accoglie la lettura e valorizza la natura condizionale del credito.

  • art. 96, comma 2, legge fall.

    invocato per escludere l'ammissione di un credito futuro e inesigibile; la Corte ribadisce che i crediti condizionali sono ammissibili con riserva.

  • art. 96, comma 3, legge fall.

    norma applicata dalla Corte per confermare l'ammissione con riserva dei crediti condizionali.

  • art. 113, comma 1, n. 1, legge fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso della società in amministrazione straordinaria, senza esito favorevole.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro nel primo motivo di ricorso; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999

    invocato per sostenere la prededuzione dei crediti nella procedura di amministrazione straordinaria; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto.

  • art. 111 legge fall.

    richiamato dalla società cedente per sostenere la prededuzione; la Corte conferma che il credito non era sorto in occasione o in funzione della procedura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato come norma introduttiva del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il credito derivante da un contratto può essere ammesso al passivo con riserva quando il suo sorgere sia subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto; in tal caso non è necessario che il credito sia già certo ed esigibile al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo occorre distinguere tra credito futuro e credito condizionale: il primo resta non insinuabile se gli elementi costitutivi non sono ancora sorti, mentre il secondo è ammesso con riserva se il fatto genetico è già esistente e solo l'efficacia o l'esigibilità è subordinata a condizione.
  • La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura; se il fatto costitutivo del credito è anteriore e rinviene la propria causa in un contratto stipulato prima dell'apertura della procedura, la prededuzione non è dovuta.
  • In cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la censura è inammissibile se non indica chiaramente quali passaggi della decisione siano erronei e se non dimostra, con autosufficienza, dove e come i documenti richiamati siano stati prodotti e valorizzati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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