Cassazione Penale, Sentenza n. 34158/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna inflitta dal Tribunale di Milano (sentenza 06/09/2021) per il porto di un martelletto infrangi-vetro, contestando l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, Legge n. 110/1975. Sosteneva che il martelletto non fosse "arma" di per sé e che la sentenza non avesse valutato le "circostanze di tempo e di luogo" necessarie per ritenere l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona; denunciava, inoltre, confusione tra le diverse categorie di armi e la mancanza di motivazione su tali circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio distinto per gli oggetti espressamente elencati nell'art. 4, comma 2 (equiparabili ad armi improprie, il cui porto è reato salvo giustificato motivo) e per gli altri oggetti non elencati, per i quali è necessaria anche la prova che siano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il martelletto fosse, alla luce delle circostanze (ora serale, uso di stupefacenti sulla pubblica via, assenza di documenti, contesto che poteva esporre la persona a contrasti), concretamente chiaramente utilizzabile per aggressioni fisiche e che la ricorrente non avesse fornito giustificazione sulla provenienza e sul porto. Pertanto la condanna (ammenda di Euro 1.500 per il giudizio abbreviato) è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2
La norma distingue tra oggetti espressamente elencati (equiparati ad armi improprie: porto vietato salvo giustificato motivo) e altri oggetti non elencati, per i quali il porto è penalmente rilevante solo se essi risultano chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato, come avvenuto nella fattispecie.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma citata in relazione alla tempestività dell'invio della requisitoria del Procuratore generale alla Corte, rilevante per la procedura ma non per il merito della questione sostanziale.
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'oggetto è espressamente elencato nella prima parte dell'art. 4, comma 2: per quegli oggetti il porto è reato salvo giustificato motivo; per gli altri oggetti occorre anche valutare se, in rapporto a tempo e luogo, siano chiaramente utilizzabili per offendere.
- La valutazione della 'chiaramente utilizzabile' è concreta e sistemica: il giudice considera le circostanze di tempo (es. ora notturna o serale), luogo (spazio pubblico, zone a rischio), comportamento della persona (uso di stupefacenti, assenza di documenti, atteggiamenti) e la mancanza di giustificazione per il porto.
- Per la difesa è determinante documentare un giustificato motivo o dimostrare l'assenza di contesto offensivo: esibire prova dell'uso legittimo dell'oggetto (attività lavorativa, titoli di proprietà, imballaggio, trasporto in borsa/accessorio non idoneo all'offesa) e circostanze che escludano la destinazione offensiva.
- La mera natura non offensiva intrinseca dell'oggetto non è decisiva: anche oggetti non progettati come armi possono integrare il reato se, date le circostanze concrete, risultano idonei all'offesa.
- In operazioni di polizia su strada, la mancata fornitura di spiegazioni verosimili circa la provenienza o la necessità dell'oggetto può portare il giudice a ritenere l'assenza di giustificato motivo e l'idoneità offensiva.
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