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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4172/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola (che lo aveva ritenuto colpevole dell'art. 186 co. 15 c.d.s.). In appello aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento delle attenuanti generiche e, in subordine, l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata. La Corte distrettuale ha ritenuto i motivi di appello generici e privi della specificità richiesta dall'art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.; in Cassazione il ricorrente deduce l'erronea applicazione di tale norma in relazione all'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo la consolidata giurisprudenza: l'appello deve enunciare e argomentare criticamente i passaggi motivazionali e gli elementi di fatto o di diritto impugnati; non sono sufficienti affermazioni generiche (es. giovane età, scarsa scolarizzazione, asserita lievezza del fatto) se il primo giudice ha motivato il diniego delle attenuanti con elementi concreti (es. precedenti specifici e reiterati). Analoga inammissibilità è stata riscontrata rispetto alla richiesta di sanzione sostitutiva ex art. 53 L. 689/81 per mancanza di riferimenti al caso concreto. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, co. 15

    art. 186 co. 15 cod. strada

    Norma del codice della strada relativa al reato contestato: è il reato per cui il Tribunale di Nola ha condannato il ricorrente; la Cassazione non ha riesaminato il merito della condanna, avendo dichiarato inammissibile il gravame.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello: richiede specificità dei motivi di gravame; la Corte ha confermato che motivi vaghi o generici non soddisfano il requisito e rendono l'appello inammissibile.

  • art. 581 c.p.p.

    Disciplina i contenuti dell'atto di impugnazione: la Corte ha richiamato che l'appello deve contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e che la specificità va valutata in relazione alla motivazione impugnata.

  • art. 53 L. 689/1981

    Norma sulle sanzioni sostitutive (libertà controllata): la richiesta di applicare tale misura deve essere ancorata al caso concreto con adeguate ragioni; non è sufficiente indicare genericamente i benefici ipotetici del rimedio.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma sulla conclusione del Pubblico Ministero in Cassazione: il P.G. ha depositato conclusioni ex art. 611 chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie per il ricorso inammissibile salvo che non sussista assenza di colpa grave: la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Un appello penale deve indicare e argomentare criticamente i passaggi motivazionali specifici della sentenza impugnata; affermazioni generiche non soddisfano il requisito di specificità e determinano l'inammissibilità.
  • La specificità dell'impugnazione è valutata in relazione alla precisione con cui il primo giudice ha esposto le ragioni: più dettagliata è la motivazione impugnata, più specifiche devono essere le censure.
  • Quando si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario confrontare e confutare le ragioni concrete addotte dal giudice per negarle (es. precedenti, comportamento), non limitarsi a elencare elementi favorevoli senza collegarli ai punti decisivi della motivazione.
  • Le richieste di misure sostitutive (es. libertà controllata ex art. 53 L.689/81) devono essere motivate con riferimento al caso concreto e dimostrare la loro adeguatezza alle condizioni personali e sociali dell'imputato.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta effetti immediati: chi propone l'impugnazione rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Per redigere un appello efficace, indicare i punti precisi della motivazione impugnata, fornire fatti concreti e documenti che ribaltino o mettano in discussione le valutazioni del primo giudice, e collegare ogni richiesta a motivazioni giuridiche e materiali specifiche.

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