Cassazione Penale, Sentenza n. 47625/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la conferma in appello della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000). Sono stati dedotti quattro motivi: 1) vizio procedurale sulla tempestivita della notifica del decreto di citazione e sull'applicabilita del termine di comparizione introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 601 c.p.p.); 2) carenza e contraddittorieta della motivazione di merito in relazione al ruolo della ricorrente nella gestione societaria e alla rilevanza della figura del subentrato Denis Zaccherini, nonche' su specifiche prove e documenti non valutati (corrispondenza con il commercialista, esistenza di capannoni); 3) censura sulla confisca disposta, in particolare sulla possibilita' di applicare la confisca per equivalente sui beni dell'emittente delle false fatture per il valore del profitto dell'utilizzatore; 4) censura sulla negativa del riconoscimento delle attenuanti generiche per pregressa condanna e presunto mancato ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la modifica del termine di comparizione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si applica agli atti di impugnazione proposti dal 01/07/2024, mentre per l'appello qui in esame (proposto anteriormente) resta il termine di 20 giorni; la notifica del 11/01/2023 e' stata quindi ritenuta tempestiva. Il secondo motivo e' stato dichiarato manifestamente infondato, con richiamo alla 'doppia conforme' tra primo e secondo grado e alla congruita' della valutazione probatoria sui fatti societari e sulle anomalie contabili. Per effetto della verifica sulla prescrizione, la Corte ha pero' annullato senza rinvio la sentenza di condanna per intervenuta estinzione del reato: il termine di prescrizione massimo decennale, perfezionatosi con le sospensioni calcolate, e' maturato e rende irrimediabile la condanna. Conseguentemente il quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio e' assorbito. Quanto alla confisca, la Corte ha revocato la confisca per equivalente nei confronti della ricorrente (per fatti commessi il 20/12/2012, anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.), mentre ha ritenuto possibile confermare il vincolo di confisca diretto nei confronti della societa' ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, in quanto misura di sicurezza suscettibile di mantenimento anche dopo la prescrizione quando vi e' stata condanna in primo grado e conferma in appello. Il terzo motivo sulla determinazione del valore della confisca e' stato dichiarato inammissibile perché non ha efficacemente contrastato il criterio adottato dai giudici di merito (prezzo del reato desunto dal saldo attivo del conto societario), e la motivazione di merito e' stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; il fatto e' stato contestato alla ricorrente quale legale rappresentante della societa'
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
disciplina della confisca tributaria; applicata in forma diretta alla societa' e per equivalente nei confronti dell'imputata nel provvedimento di merito
codice di procedura penale, art. 601
termine per comparire nel giudizio di appello; la Corte ha interpretato che la modifica che fissa il termine in 40 giorni si applica solo agli appelli proposti dal 01/07/2024, lasciando per gli appelli anteriori il termine precedente di 20 giorni
codice di procedura penale, art. 578-bis
consente, nelle ipotesi previste, il mantenimento della confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione quando sia stata accertata la responsabilita'; ma, per la Cassazione, non e' applicabile retroattivamente alle confische per equivalente relative a fatti anteriori alla sua entrata in vigore
codice penale, artt. 62-bis e 133
riferimenti alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio: la questione e' stata ritenuta assorbita dalla declaratoria di prescrizione
codice di procedura penale, art. 460
richiamato in relazione all'effetto estintivo di vecchi provvedimenti penali e alla valutazione temporale per le circostanze di estinzione o della rilevanza del tempo trascorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U n. 4145/2022; Sez. 3 n. 23934/2024; Sez. 3 n. 30059/2024
principi richiamati su retroattivita' dell'art. 578-bis, sulla possibilita' di mantenere la confisca diretta post-prescrizione e sul criterio di determinazione del prezzo del reato quando il profitto non e' determinabile esattamente
Massime di principio
- La modifica procedurale dei termini (art. 601 c.p.p.) si applica solo agli atti d'impugnazione proposti dalla data indicata dalla Corte (qui la pronuncia dice 01/07/2024); per impugnazioni anteriori restano applicabili i termini previgenti.
- Quando motivazioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme) vanno lette congiuntamente: la valutazione probatoria dei giudici di merito costituisce un corpo unico e richiede censure specifiche e circostanziate per essere superata in cassazione.
- La prescrizione, se intervenuta e non rilevata in tempo, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna; questioni sanzionatorie risultano spesso assorbite dalla declaratoria di estinzione del reato.
- La confisca per equivalente ha natura spiccatamente sanzionatoria e non puo' essere mantenuta per fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis se la responsabilita' e' estinta per prescrizione; la confisca diretta obbligatoria, avendo natura di misura di sicurezza, puo' essere mantenuta anche in presenza di prescrizione se ricorrono i requisiti giurisprudenziali (condanna in primo grado e conferma).
- Se non e' possibile determinare esattamente il profitto dell'emittente di fatture inesistenti, e' ammissibile adottare come base di confisca qualsiasi utilita' economica derivante dall'illecito, purché non manifestamente sproporzionata rispetto al valore delle fatture.
- Per contestare efficacemente la confisca in Cassazione e' necessario confrontarsi con i criteri adottati in motivazione dai giudici di merito e fornire argomentazioni e prove concrete; memorie generiche o riproposizioni formali di principi non sono sufficienti.
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