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Sentenza

Sentenza n. 790/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 111/26 del 22 gennaio 2026, notificato a mani in pari data, con cui la Questura di Firenze ha decretato l’improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo, tra cui la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, prot. n. 0050432 del 1° giugno 2023.

Giustizia amministrativa202600581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 17 novembre 2021, ottenendo successivamente il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008. Il 16 ottobre 2025 chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura dichiarava improcedibile l'istanza applicando la disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha eliminato la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente deduceva la violazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che dovesse applicarsi il regime previgente in ragione della data anteriore al 5 maggio 2023 della domanda originaria di protezione internazionale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha interpretato l'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 9634 del 5 dicembre 2025. La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, non soltanto per le istanze di conversione già presentate. La data rilevante è quindi quella della domanda originaria di protezione internazionale o di protezione speciale, non quella della successiva domanda di conversione. Poiché la domanda del ricorrente risaliva al 17 novembre 2021, la disciplina previgente rimaneva applicabile e la conversione in permesso per lavoro subordinato non poteva essere esclusa per effetto della riforma sopravvenuta. Il provvedimento di improcedibilità è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Costituisce la base normativa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nel caso esaminato.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    Disciplina previgente che consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023

    “per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge”.

    La disciplina transitoria mantiene il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell'entrata in vigore della riforma. Ne consegue che la facoltà di conversione resta applicabile anche quando la domanda di conversione sia stata presentata successivamente, purché la domanda originaria di protezione internazionale o speciale sia anteriore al 5 maggio 2023.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, la nozione di istanza presentata anteriormente all'entrata in vigore della riforma riguarda l'istanza originaria di rilascio del titolo di soggiorno, non la successiva istanza di conversione.
  • Il divieto di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, opera nei confronti degli stranieri la cui domanda originaria di ammissione alla protezione internazionale sia stata presentata dopo il 5 maggio 2023; per le domande anteriori continua ad applicarsi il regime previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato, se ricorrono gli altri presupposti di legge.
  • L'amministrazione non può far dipendere l'applicazione della disciplina transitoria dai tempi di esame della domanda originaria o dalla data della successiva domanda di conversione, poiché ciò determinerebbe disparità di trattamento imputabili alla durata del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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