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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26404/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (per omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRPEF per gli anni 2014 e 2015, ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per tre motivi principali: 1) errata applicazione dell'art. 5 per la mancata sussistenza del dolo specifico di evasione, sostenendo che la carica di amministratore fosse meramente formale (la gestione era affidata al precedente amministratore e socio di maggioranza), che la nomina è avvenuta nel 2015 quindi senza vantaggi per il 2014, che la contabilità era curata da un professionista e che il ricorrente aveva successivamente adottato atti (richieste di informazioni, dimissioni, ricorso ex art. 2487 c.c.) tali da escludere la volontà evasiva; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio, per presunta errata ricostruzione delle uscite di cassa e mancata considerazione di costi che avrebbero ridotto l'imponibile sotto la soglia penale; 3) violazione di legge penale in tema di determinazione della pena, per l'uso (contestato) della disciplina più sfavorevole introdotta dal d.l. 26/10/2019 n.124 anziché della cornice edittale vigente al momento della consumazione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata prova del dolo specifico: la condotta omissiva per due anni consecutivi, l'entità del superamento della soglia di punibilità, la mancata corresponsione postuma delle imposte e la documentazione contabile acquisita consentono di inferire la consapevolezza dell'obbligo e la finalità evasiva; inoltre la carica non è risultata meramente formale e la delega della contabilità a un professionista non esonera l'obbligato (reato omissivo proprio). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché il ricorrente non ha indicato specificamente quali costi sarebbero stati omessi dalla ricognizione probatoria; la Corte ha confermato l'attendibilità della determinazione del reddito d'impresa basata su fatture e comunicazioni dei terzi e ha ritenuto inattendibili i movimenti bancari privi di giustificativi. Il terzo motivo è infondato: non emerge che il giudice abbia applicato la successiva cornice edittale più sfavorevole; la determinazione della pena è stata adeguatamente motivata con riferimento alla reiterazione e all'assenza di riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e resta confermata la condanna di merito; ex art. 616 c.p.p. sono decise le conseguenze sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La Corte richiama che il dolo specifico di evasione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità, dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta (anche in forma di dolo eventuale), dalla reiterazione dell'omissione e dal mancato pagamento postumo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione impugnando la sentenza di merito; utilizzata per inquadrare la censura principale (errata applicazione di legge).

  • d.l. 26 ottobre 2019, n. 124

    Intervento normativo che ha modificato i parametri edittali per il reato in questione. La Corte osserva che non risulta provato che il giudice abbia applicato la nuova cornice più sfavorevole rispetto a quella vigente al momento della commissione dei reati.

  • art. 2487 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente come atto successivo (ricorso) volto a dimostrare l'estraneità alla gestione; la Corte valuta tali atti ma li ritiene insufficienti a escludere la consapevolezza e la responsabilità per le omissioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze del rigetto del ricorso (onere delle spese processuali), applicata alla fine del procedimento.

Massime di principio

  • Per i reati di omessa dichiarazione tributaria (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico di evasione può essere desunto dalla combinazione dell'entità dell'omissione (superamento della soglia penale), dalla reiterazione dell'omissione e dalla mancanza di pagamento successivo: non è necessario dimostrare un vantaggio economico diretto per l'amministratore.
  • La carica formale di amministratore non esonera automaticamente dalla responsabilità: l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni è un reato omissivo proprio e il dovere è in linea di principio personale e non delegabile; l'affidamento della contabilità a un professionista non prova, di per sé, l'assenza di responsabilità.
  • In sede di cassazione le censure di fatto devono essere specifiche e argomentate: la generica contestazione di conteggi o costi non considerati è inammissibile; è necessario indicare i documenti e le ragioni concrete che dimostrano l'errore di ricostruzione probatoria.
  • La determinazione della pena deve rispettare la legge vigente al momento del fatto; tuttavia, l'accertamento che il giudice abbia effettivamente applicato una successiva cornice edittale più grave richiede elementi probatori concreti, non deduzioni meramente terminologiche.
  • La prova del dolo può essere anche nella forma del dolo eventuale quando il comportamento e le circostanze dimostrano consapevolezza e accettazione del rischio di evasione (es.: omissioni ripetute, mancati pagamenti, documentazione che evidenzia redditi non dichiarati).
  • In giudizio tributario-penale la valutazione complessiva degli elementi (fatture, comunicazioni di terzi, assenza di libro giornale e giustificativi) può legittimare la determinazione del reddito e il superamento della soglia penale anche se gli estratti bancari mostrano movimenti non chiaramente documentati.

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