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Ordinanza

Ordinanza n. 1076/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Dell'Ordinanza Dirigenziale n. 217 del 22.12.2025 (Registro Generale), notificata in data 05.01.2026, adottata dall’Area VII Urbanistica Edilizia Patrimonio Demanio SUAP presso il Comune di Mondragone, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per immobili siti in via Domitiana n. 728, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatti abusivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario e operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale che ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per manufatti siti in via Domitiana. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di approfondire nel merito la natura delle opere contestate e la destinazione urbanistica delle particelle interessate. Ai fini del periculum in mora, i ricorrenti hanno inoltre rappresentato che il Comune aveva adottato una separata ordinanza di sospensione dell'attività commerciale, anch'essa impugnata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, ritenendo opportuno riservare alla fase di merito la più compiuta disamina della natura delle opere contestate e della destinazione urbanistica delle particelle. Il riferimento alla separata ordinanza di sospensione dell'attività commerciale è stato preso in considerazione quale elemento rappresentato dalla parte ricorrente in relazione al periculum in mora. La trattazione di merito è stata fissata per il 29 luglio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il provvedimento non esplicita ulteriormente i presupposti applicati.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un'ingiunzione di demolizione dipende dalla qualificazione delle opere contestate e dalla destinazione urbanistica delle particelle interessate, tali profili possono giustificare la sospensione cautelare dell'atto in attesa del loro approfondimento nella fase di merito.
  • La pendenza o l'adozione di un distinto provvedimento comunale di sospensione dell'attività commerciale può essere valutata, nella fase cautelare, quale elemento rilevante ai fini del periculum in mora connesso all'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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