Sentenza n. 339/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto in data -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, a carico del ricorrente, la sanzione disciplinare della “destituzione dal servizio”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definitività del precedente provvedimento di destituzione ha eliminato qualsiasi utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, sicché è venuto meno l'interesse attuale alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché l'attività difensiva dell'Avvocatura dello Stato non ha comportato un rilevante impegno.
Atto impugnato: provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio per alterazione del foglio di marcia e indicazione di un numero di ferie superiore a quello spettante
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli era stata irrogata la destituzione dal servizio, contestando la sanzione disciplinare relativa all'alterazione manoscritta del foglio di marcia redatto al momento della partenza dalla casa circondariale presso cui era distaccato, mediante l'indicazione di un numero di ferie spettanti superiore a quello effettivo. L'efficacia applicativa della sanzione era stata sospesa dall'Amministrazione in attesa dell'esito di un precedente giudizio avente a oggetto un'altra sanzione destitutoria già irrogata al medesimo dipendente. Nel corso del giudizio, dopo un'iniziale dichiarazione di interesse alla prosecuzione, il difensore ha dichiarato all'udienza che il precedente provvedimento di destituzione si era definitivamente consolidato e che, pertanto, l'eventuale annullamento della seconda destituzione non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione e deve consistere in un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
- Quando un provvedimento successivo o concorrente produce comunque l'effetto sostanziale lesivo e si consolida definitivamente, l'annullamento di un ulteriore provvedimento avente analogo effetto non determina alcuna utilità concreta per il ricorrente; il relativo giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione resa dal difensore e verbalizzata in udienza può fondare la presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse, quando essa evidenzi l'assenza di qualsiasi vantaggio conseguibile dalla decisione.
Come è indicizzato
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