Cassazione Penale, Sentenza n. 36446/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione alla "'ndrangheta" (art. 416-bis c.p.) e per reati fine (danneggiamento seguito da incendio, interposizione fittizia di societa'), con censure principali: insufficienza dei gravi indizi in ordine all'associazione mafiosa (affidamento a dichiarazioni generiche di collaboratori), assenza di prova degli specifici reati contestati (incendio e intestazione fittizia) e mancata sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della risalenza temporale degli episodi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione dettagliata del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Mario Chindemi, le intercettazioni ambientali e le monitorate frequentazioni con esponenti della cosca quale quadro probatorio convergente. Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi in ordine all'associazione mafiosa e ai reati fine (incluso il danneggiamento seguito da incendio e l'interposizione fittizia relativa alla societa' "Reggina Trasporti"). Ha altresì ritenuto fondate le esigenze cautelari, richiamando la gravità dei fatti e il ruolo stabile dell'indagato nel sodalizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma e' stata applicata per ritenere la partecipazione del ricorrente a una articolazione della 'ndrangheta: il giudice ha valutato convergenti dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e condotte idonee a dimostrare l'intraneita' stabile al sodalizio.
art. 424 cod. pen.
Richiamato quale fattispecie materiale integrata dal danneggiamento seguito da incendio; il giudice ha ritenuto gravemente indiziate le condotte intimidatorie attribuite al ricorrente.
art. 512-bis cod. pen.
Norma collegata ai reati contestati (presumibilmente reato contro il patrimonio/attivita' economica); il giudice ha ritenuto sussistenti indizi in ordine alle condotte economiche illecite connesse all'attivita' del sodalizio.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Richiamata l'aggravante applicata alle fattispecie contestate; il giudice ha considerato rilevante l'aggravazione per la qualificazione della pericolosita' sociale e delle esigenze cautelari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla formulazione dei motivi di cassazione; il giudice ha ritenuto i motivi di Laruffa insufficientemente specifici rispetto alla motivazione impugnata.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la doppia presunzione relativa alla necessita' della custodia cautelare per talune fattispecie; il Tribunale del riesame aveva invocato tale presunzione come elemento a favore della misura, confermato dalla Corte.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla possibilita' di condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso dovuta a colpa nella determinazione della causa; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In impugnative avverso misure cautelari per associazione mafiosa, il giudice valuta globalmente dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, frequentazioni e partecipazione ad atti tipici del sodalizio: motivazioni generiche che non confrontano punto per punto questa valutazione sono spesso inammissibili.
- Le dichiarazioni dei collaboratori, se corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, monitoraggi, rapporti economici e comportamenti coerenti), possono costituire gravissimi indizi autonomi di partecipazione al sodalizio.
- Per censurare l'applicazione dell'art. 416-bis e delle esigenze cautelari occorre contestare con specificita' le valutazioni probatorie: indicare contraddizioni precise, errori logici o elementi fattuali nuovi che sgombrino il campo dalle convergenze probatorie richiamate dal giudice.
- Le contestazioni sull'intestazione fittizia di imprese richiedono prova diretta della finalita' elusiva (es. evidenze di controllo effettivo da parte di terzi, accordi per eludere sequestri); ricostruzioni narrative non suffragate da riscontri possono essere giudicate non persuasive.
- La risalenza temporale di certe condotte non esclude automaticamente le esigenze cautelari: il ruolo stabile e la pericolosita' sociale possono giustificare la misura anche se singoli episodi sono anteriori.
- In cassazione avverso ordinanze cautelari e' cruciale formulare motivi specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; motivi generici portano a inammissibilita' e possono comportare sanzioni economiche.
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