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Ordinanza

Ordinanza n. 309/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova scritta, nonché graduatoria finale, in relazione alla contestata presenza di un quesito extra bando

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti relativi al concorso pubblico per l’assunzione di 16 funzionari regionali di controllo di gestione. Ha contestato, in particolare, le disposizioni del bando e dell’avviso concernenti le materie della prova scritta, i criteri di svolgimento e di calcolo del punteggio, il provvedimento con cui gli è stato comunicato il mancato superamento della prova, l’elenco degli idonei, il questionario somministrato e il quesito n. 40. Secondo il ricorrente, il quesito verteva su una materia non prevista dalla lex specialis e aveva determinato l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, pari a 20,9 punti, con conseguente esclusione. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto regionale di approvazione della graduatoria di merito e la graduatoria stessa, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo. È stata proposta anche domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, rilevando che era stato notificato ad almeno un controinteressato. Ha tuttavia considerato necessario integrare il contraddittorio, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto arrecare un pregiudizio diretto ai candidati collocati in graduatoria con punteggio compreso tra 21,05 e 21,55 e potenzialmente agli altri candidati. Ha quindi ordinato all’amministrazione di depositare e comunicare al ricorrente, entro sette giorni, la graduatoria completa dalla posizione 1 alla posizione 92. Ha onerato il ricorrente di notificare il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e l’ordinanza ai candidati non intimati, entro quindici giorni dalla comunicazione della graduatoria completa, con deposito della prova delle notificazioni entro dieci giorni dal loro perfezionamento, a pena di improcedibilità. Ha autorizzato, inoltre, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul portale INPA e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, prescrivendo contenuti e modalità della pubblicazione e imponendo all’amministrazione di mantenerla sino alla pubblicazione della sentenza e di rilasciare un attestato dell’avvenuto adempimento. La domanda cautelare non è stata decisa nel merito ed è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica

    La domanda risarcitoria in forma specifica è stata proposta dal ricorrente, ma non è stata esaminata con la presente ordinanza.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare, la cui trattazione è stata rinviata.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro una procedura concorsuale può incidere direttamente sulla posizione di più candidati utilmente collocati in graduatoria, il giudice deve assicurare l’integrità del contraddittorio nei confronti dei candidati potenzialmente pregiudicati.
  • Ai fini dell’integrazione del contraddittorio in una controversia concorsuale, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare la graduatoria completa e assegnare al ricorrente un termine perentorio per notificare ricorso, motivi aggiunti e provvedimento giudiziale ai controinteressati non intimati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul portale istituzionale previsto per i concorsi pubblici e sul sito dell’amministrazione, con indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti processuali, dell’ordinanza autorizzativa e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
  • L’omesso perfezionamento delle notificazioni ai controinteressati e il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori assegnati dal giudice comportano l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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