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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08775/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di distribuzione/fornitura di calzature da lavoro. Il fornitore otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; l’acquirente proponeva opposizione deducendo che la merce presentava gravi vizi e difetti (muffe, sbavature di colore, scollamento della suola), tali da renderla inutilizzabile e invendibile, chiedendo la risoluzione del contratto, la revoca del decreto ingiuntivo, la restituzione dell’acconto e il risarcimento del danno all’immagine commerciale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma in appello la domanda risarcitoria veniva respinta e la pronuncia veniva confermata nel resto. In cassazione il fornitore deduceva tre censure: 1) violazione dell’art. 1495 c.c. per mancato rilievo della decadenza dalla garanzia, sostenendo che l’acquirente non avrebbe denunciato tempestivamente i vizi dopo la sostituzione/riparazione della merce; 2) omesso esame di un fatto decisivo e travisamento di un documento, perché la Corte d’appello avrebbe letto erroneamente la comunicazione del 25 maggio 2010 circa il collaudo presso i clienti finali; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova, poiché la CTU aveva esaminato solo una parte della fornitura e non l’intero quantitativo, sicché non sarebbe stata provata la sussistenza dei vizi su tutta la merce.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sostituzione/riparazione della merce da parte del venditore integra riconoscimento, anche tacito, dei vizi e fa venire meno la decadenza ex art. 1495 c.c.; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso, e comunque la censura mirava a contestare la lettura del documento e del fatto storico compiuta dai giudici di merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, l’acquirente che agisce in risoluzione deve provare l’esistenza dei vizi, e il controllo a campione su produzione di massa era stato reputato sufficiente e rappresentativo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    "il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia"

    Il riconoscimento del vizio da parte del venditore può essere anche tacito e, se vi è stata sostituzione/riparazione della merce dopo la contestazione, il compratore è esonerato dalla tempestiva denuncia; inoltre, il riconoscimento del vizio su una prima partita può escludere la decadenza anche per le successive partite omogenee.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi della cosa venduta presuppone che il compratore provi l’esistenza dei vizi dedotti.

  • art. 1492 c.c.

    L’azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta grava sul compratore quanto alla prova dei vizi stessi.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell’onere della prova se il giudice ritiene raggiunta, a carico del compratore, la prova dell’esistenza dei vizi e solo dopo fa gravare sul venditore la prova di fatti impeditivi o estintivi.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    La censura sul travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del contenuto documentale quando il punto sia stato esaminato dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro per le censure di violazione di legge formulate dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, e comunque non consente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti se non nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando l’appello è stato introdotto dopo l’11 settembre 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombente è tenuta, se dovuto, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore può essere anche tacito e risultare da comportamenti concludenti, come la riparazione o sostituzione della merce contestata, con effetto esonerativo rispetto alla tempestiva denuncia del compratore.
  • Quando la fornitura è ripartita in più consegne omogenee, il riconoscimento dei vizi della prima partita può estendersi, ai fini della decadenza, anche ai vizi dello stesso genere relativi alle partite successive.
  • L’acquirente che agisce per la risoluzione del contratto per vizi deve provare l’esistenza dei vizi dedotti; una volta raggiunta tale prova, può gravare sul venditore l’onere di provare fatti impeditivi o estintivi, senza che ciò integri un’inversione illegittima dell’onere della prova.
  • Nel caso di produzione di massa, una verifica tecnica a campione può essere ritenuta sufficiente e rappresentativa, se motivatamente giustificata dalle circostanze concrete e dalla disponibilità solo parziale del bene da esaminare.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti in cui la decisione di appello confermi quella di primo grado sul medesimo iter argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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