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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33266/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura della misura delle pene accessorie fallimentari (anni 10 di inabilitazione e incapacità a ricoprire uffici direttivi) per violazione dell'art. 216, terzo comma, legge fall.; si assumeva l'illegalità della pena accessoria nella misura fissata; 2) censura della confermata confisca del materiale sequestrato, rilevando che per diverse annualità contestate i reati tributari risultavano prescritti alla data di proposizione del concordato in appello (salvo l'annualità 2013), e che la confisca doveva essere rideterminata limitandola al profitto relativo all'ultima annualità non prescritta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) il patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la conseguente rinuncia ai motivi di appello precludono la possibilità di contestare in Cassazione la misura della pena concordata, salvo che si tratti di pena chiaramente illegale (qui non ravvisata, essendo la durata entro i limiti edittali e la sola critica fondata su motivazione della durata non riproposta in sede di gravame); b) il motivo sulla confisca è generico (manca la quantificazione del profitto oggetto di censura) e, soprattutto, la questione della prescrizione era stata espressamente rinunciata con atto del procuratore speciale, con effetti di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen.; pertanto non era possibile far valere in Cassazione l'intervenuta prescrizione per ridurre la confisca. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento in appello: l'accordo sulla pena, una volta accettato dal giudice, limita la cognizione sulle questioni rinunciate e rende inammissibile la contestazione della misura della pena concordata in Cassazione, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 216 legge fallimentare

    La questione verteva sulle pene accessorie previste dalla normativa fallimentare: la Corte richiama che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 riguarda la predeterminazione fissa delle pene accessorie e la necessità di motivazione della loro durata; tuttavia, ove l'imputato abbia rinunciato al motivo di appello che sollevava tale questione, non può riproporla in Cassazione.

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Stabilisce che la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e personale; la Corte ha interpretato che una rinuncia operata tramite procuratore speciale, specifica e riferita al motivo che denunciava la prescrizione, vale come rinuncia espressa e preclude la successiva eccezione in Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito alle cause di proscioglimento: la Corte osserva che, nel contesto del patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sull'inesistenza di cause di proscioglimento o nullità rispetto a motivi di appello che l'imputato ha rinunciato a proporre.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese e sanzioni per ricorso in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n. 222/2018

    Decisione richiamata in relazione alla predeterminazione fissa delle pene accessorie fallimentari: la Consulta ha richiesto motivazione specifica circa la durata, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che l'eventuale contestazione sia preclusa se l'imputato ha rinunciato al grado di appello che la sollevava.

  • Sez. U. n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che è proponibile ricorso per Cassazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche dopo concordato in appello, ma tale possibilità presuppone che non sia stata espressamente rinunciata la prescrizione nel grado precedente; la Corte ha applicato questo principio distinguendo i casi in cui la rinuncia sia stata specifica.

  • Sez. U. n. 18953 del 25/02/2016 (Piergotti)

    Principio secondo cui la rinuncia alla prescrizione è atto personalissimo che deve essere manifestato espressamente e non può essere desunto implicitamente dal patteggiamento; la Corte ha richiamato tale orientamento per sottolineare la necessità di una rinuncia formale quando questa sia invocata come motivo impeditivo.

Massime di principio

  • Se la pena è risultata da concordato in appello ex art. 599-bis, il condannato non può impugnare in Cassazione la misura della pena concordata se ha rinunciato ai motivi di appello, salvo che si tratti di pena manifestamente illegale.
  • La rinuncia ai motivi di appello che riguardano specifiche questioni (es. durata delle pene accessorie o prescrizione) preclude la loro riproposizione in Cassazione se la rinuncia è stata espressa e conforme alle forme richieste (es. procuratore speciale per la rinuncia alla prescrizione).
  • Per contestare in Cassazione la confisca occorre una doglianza adeguatamente motivata e specifica, con indicazione della quantificazione del profitto contestato; censure generiche sulla confisca sono inammissibili.
  • La rinuncia alla prescrizione è atto personalissimo e deve essere espresso secondo le forme dell'art. 157, comma 7, cod. pen.; se il difensore ha operato una rinuncia formale tramite procuratore speciale la prescrizione non può poi essere invocata in sede di legittimità.
  • Nel patteggiamento in appello il giudice non è tenuto a motivare su questioni non devolutegli per effetto della rinuncia dell'imputato; pertanto la strategia difensiva deve prevedere espressi salvi di diritti che si intendono preservare.

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