Cassazione Civile, Sentenza n. 15504/2020 del 21/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica utilizzata nel proprio stabilimento nel periodo maggio 2010-gennaio 2012. La CTP di Perugia aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso; la CTR dell’Umbria, con sentenza n. 147/03/15 depositata il 2 marzo 2015, aveva accolto l’appello principale della società e respinto l’appello incidentale dell’Agenzia. La CTR aveva ritenuto che il consumatore finale fosse legittimato a domandare direttamente all’Amministrazione il rimborso ai sensi dell’art. 14 TUA e che l’addizionale fosse incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. L’Agenzia ha proposto tre motivi: con il primo, violazione degli artt. 14 e 53 TUA, sostenendo che il rapporto tributario intercorre esclusivamente con i fornitori, unici obbligati al pagamento e legittimati al rimborso; con il secondo, violazione del D.L. n. 511/1988 e dell’art. 1 della direttiva 2008/118/CE, contestando l’incompatibilità dell’addizionale con il diritto dell’Unione; con il terzo, violazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva, contestando che la disposizione avesse carattere self-executing.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’obbligato al pagamento dell’accisa e delle addizionali nei confronti dell’Amministrazione è il fornitore di energia, cui spetta in via esclusiva chiedere il rimborso. Il consumatore finale che abbia sostenuto l’onere trasferitogli può agire con l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito contro il fornitore; può agire direttamente contro l’Amministrazione soltanto eccezionalmente, se l’azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile in ragione della situazione di quest’ultimo, circostanza da allegare e provare. La società non aveva allegato né dimostrato che il fornitore non potesse chiedere il rimborso o che non avesse presentato la domanda, sicché mancavano i presupposti della legittimazione straordinaria. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il diniego di rimborso. Spese dell’intero giudizio compensate per la sostanziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. n. 504/1995
La disposizione (più sopra riprodotta) prevede, infatti, che una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l’azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest’ultimo che ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, attribuendo, quindi, espressamente l’azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l’imposta sul consumatore all’esito dell’azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti.
Il diritto al rimborso dell’accisa nei confronti dell’Amministrazione spetta al fornitore obbligato al pagamento; quando il consumatore ottiene dal fornitore la restituzione dell’indebito, il fornitore può domandare il rimborso all’Amministrazione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 29, comma 2, L. n. 428/1990
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.
Per le imposte riscosse in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme dell’Unione, il rimborso compete al fornitore, soggetto passivo che ha versato il tributo, salvo che l’onere sia stato trasferito; il consumatore non è per ciò solo legittimato a chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione.
art. 53 D.Lgs. n. 504/1995
Gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3); all’art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56).
I venditori di energia sono i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa verso l’Amministrazione; possono trasferirne l’onere ai consumatori mediante rivalsa, senza che tale addebito trasformi il consumatore in soggetto passivo del rapporto tributario.
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995
Gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3); all’art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56).
La rivalsa è una facoltà del soggetto passivo dell’accisa nei confronti del cessionario e costituisce un rapporto distinto da quello tributario con l’Amministrazione.
art. 56 D.Lgs. n. 504/1995
Gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3); all’art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56).
Il fornitore ha diritto di rivalersi sul consumatore finale per l’accisa, ma tale rivalsa opera sul piano civilistico e non attribuisce al consumatore legittimazione ordinaria al rimborso tributario.
art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.
Le addizionali provinciali seguono, quanto al soggetto obbligato e alle modalità di versamento, lo schema delle accise: sono dovute dal fornitore al momento della fornitura e il relativo rapporto tributario non intercorre direttamente con il consumatore.
art. 9, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Il diritto al rimborso è, dunque, regolato, in via generale, dall’art. 14 TUA, mentre il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1, conv. con modif. nella L. 27 novembre 1982, n. 873, secondo cui “chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all’importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (…) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l’onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale”, è applicabile unicamente “quando i tributi riscossi non rilevano per l’ordinamento comunitario” (L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 3).
La direttiva prevede il rimborso delle accise indebitamente riscosse secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti nazionali; nel caso concreto, la legittimazione e i requisiti del rimborso sono disciplinati dalle norme interne applicabili.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
La CTR motivava l’accoglimento dell’appello della società contribuente e il rigetto dell’appello incidentale dell’Agenzia delle dogane osservando che: a) come stabilito dalla prevalente giurisprudenza della S.C., il rimborso delle accise indebitamente pagate può essere chiesto ed ottenuto anche dal consumatore ‘finale, nulla riferendo l’art. 14 TUA, comma 2, in ordine alla legittimazione attiva; b) l’addizionale provinciale è, peraltro, incompatibile con l’art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, non avendo finalità diverse da quelle di bilancio e, quindi, non istituita per scopi specifici.
La Corte non decide nel merito la dedotta incompatibilità dell’addizionale con la direttiva né la questione del carattere self-executing della sua disposizione: entrambi i motivi dell’Agenzia relativi a tali profili sono assorbiti dall’accoglimento del motivo sulla legittimazione al rimborso.
art. 2697 c.c.
In questo contesto, AST non ha allegato, nè tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 2951 del 16/02/2016; Cass. n. 16904 del 27/06/2018).
Il consumatore che invoca eccezionalmente la legittimazione diretta verso l’Amministrazione deve allegare e provare che l’azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, in relazione alla situazione di quest’ultimo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione e degli artt. 14 e 53 TUA, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, in materia di accise sull’energia elettrica, il rapporto d’imposta si svolge tra l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono l’energia, che, essendo gli unici tenuti al suo pagamento, sono anche gli unici a potere chiedere il rimborso, sicchè difetterebbe la legittimazione attiva della AST.
La norma individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall’Agenzia; la Corte accoglie il motivo perché la CTR ha attribuito al consumatore una legittimazione al rimborso non conforme alla disciplina delle accise.
art. 378 c.p.c.
Sotto quest’ultimo profilo, nella memoria ex art. 378 c.p.c. parte controricorrente introduce l’argomento secondo cui il presupposto normativo che consentirebbe al consumatore di chiedere al fornitore la restituzione di parte del prezzo corrispondente alle accise indebitamente versate va individuato nell’applicazione, nei rapporti tra privati, della direttiva n. 2008/118/CE: il diritto interno in materia di addizionali sulle accise andrebbe disapplicato per contrasto con il diritto unionale e in ragione dell’emersione dell’indebito oggettivo.
La disposizione è richiamata per la memoria depositata dalla controricorrente, ma la Corte respinge l’argomento lì introdotto circa la necessità della disapplicazione del diritto interno nei rapporti tra privati.
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995
Alla luce di tali premesse, questa Corte ritiene che – a dispetto della formulazione ellittica dell’art. 14 TUA, comma 2, (“l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l’imposta, come ritenuto dalla CTR.
La formulazione generale dell’art. 14, comma 2, non estende il rimborso a chiunque abbia economicamente sopportato l’imposta: la legittimazione va individuata alla luce della struttura del rapporto tributario, che fa capo al fornitore.
Massime di principio
- Per le accise e le relative addizionali sull’energia elettrica, il soggetto obbligato verso l’Amministrazione finanziaria e legittimato a chiedere il rimborso dell’indebito è il fornitore, non il consumatore finale che abbia sopportato l’onere attraverso la rivalsa.
- Il rapporto tributario tra fornitore e Amministrazione e il rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore sono autonomi e non interferiscono; la traslazione economica dell’imposta non attribuisce di per sé al consumatore la qualità di soggetto passivo né la legittimazione alla domanda tributaria di rimborso.
- Il consumatore finale che abbia pagato al fornitore l’importo indebitamente addebitato può domandarne la restituzione al fornitore mediante l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito.
- Il consumatore può chiedere eccezionalmente il rimborso direttamente all’Amministrazione soltanto se l’azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile a causa della situazione di quest’ultimo; deve allegare e provare le circostanze concrete che fondano tale legittimazione straordinaria. La sola circostanza che l’indebito derivi dal contrasto della norma nazionale con una direttiva non basta.
- Quando il consumatore ottiene una sentenza definitiva di restituzione contro il fornitore, quest’ultimo può chiedere all’Amministrazione il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato; se non ha trasferito l’imposta sul consumatore, il fornitore può richiedere il rimborso entro due anni dal pagamento.
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