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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 87/2024, depositata e resa pubblica il 25.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3273/2023;

Giustizia amministrativa202501247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 87/2024, che aveva ordinato l'accredito della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 87/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 gennaio 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a garantire l'esecuzione e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e serialità del contenzioso, il coinvolgimento di più strutture e soggetti nell'attivazione della Carta, i tempi tecnici delle strutture centralizzate e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione non è automatica: può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, e quando siano già state adottate misure esecutive ritenute adeguate.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice del lavoro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'attribuzione di un beneficio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna nei confronti di un'Amministrazione statale può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti dell'Amministrazione inadempiente: la sua esclusione è possibile quando la nomina del commissario ad acta costituisca misura esecutiva adeguata e sussistano ulteriori ragioni ostative, valutate anche in relazione alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai vincoli finanziari e alla natura del beneficio.
  • La complessità e serialità del contenzioso, il coinvolgimento di più strutture amministrative e soggetti esterni e la necessità di operare tramite strutture centralizzate possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio da eseguire abbia funzione incentivante e non costituisca mezzo di sostentamento del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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