Sentenza n. 1891/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, rimozione di strutture e ripristino della destinazione d’uso di un terreno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, con la quale erano stati ordinati la demolizione di una tettoia aperta in ferro e lamiera, la rimozione di un box in alluminio e di due box prefabbricati, nonché il ripristino della destinazione d’uso della porzione di terreno. Hanno sostenuto che la tettoia configurasse un intervento di ristrutturazione edilizia non comportante nuova volumetria e soggetto a SCIA; che i box avessero natura pertinenziale, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 anziché della demolizione ai sensi dell’art. 31; e che il mutamento di destinazione d’uso senza opere non integrasse una variazione essenziale, essendo soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio che l’ordinanza era motivata anche con riferimento alla collocazione delle opere in fascia di rispetto stradale e autostradale, sottoposta a vincolo di inedificabilità; tale autonoma ragione non era stata specificamente contestata dai ricorrenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che l’ordinanza fosse plurimotivata, poiché fondata non soltanto sull’assenza del titolo edilizio e sulla qualificazione delle opere, ma anche sulla loro realizzazione in area ricadente in fascia di rispetto stradale e autostradale sottoposta a vincolo di inedificabilità. In applicazione del principio di resistenza, la permanenza di una motivazione autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo rende irrilevante l’eventuale fondatezza delle censure rivolte contro le altre motivazioni. Poiché i ricorrenti non avevano contestato specificamente la ragione relativa al vincolo di inedificabilità, mancava un interesse concreto all’esame delle censure sulle altre basi motivazionali dell’ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Comune intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
demolizione e ripristino delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
La norma è richiamata quale base giuridica dell’ordinanza repressiva, ma la decisione non esamina nel merito la correttezza della sua applicazione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile per la mancata contestazione di una motivazione autonoma.
art. 3, lettera e), capoverso e.5), d.P.R. 380/2001
interventi di nuova costruzione
È richiamato nell’ordinanza impugnata per qualificare le opere come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire; il TAR non decide la fondatezza di tale qualificazione.
art. 32, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il mutamento di destinazione d’uso senza opere non integrasse una variazione essenziale; la relativa censura non viene esaminata nel merito.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
mutamento d’uso urbanisticamente rilevante
È invocato dai ricorrenti per sostenere l’assoggettamento a SCIA del mutamento di destinazione d’uso senza opere; il TAR non si pronuncia sulla questione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È richiamato dai ricorrenti quale regime sanzionatorio ritenuto applicabile ai box pertinenziali; la questione resta assorbita dall’inammissibilità.
art. 40 delle norme tecniche di attuazione
La disposizione è richiamata nelle premesse dell’ordinanza impugnata e ha formato oggetto dell’avviso di possibile inammissibilità, ma il testo non ne specifica il contenuto.
art. 5 legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della natura pertinenziale dei box; la relativa questione non è esaminata nel merito.
punto 34 dell’allegato A al D.P.C.M. 20 ottobre 2016
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della natura pertinenziale dei box; la relativa questione non è esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, ciascuna idonea a sostenere da sola il dispositivo, è sufficiente la validità di una sola di esse per mantenerlo fermo, secondo il principio di resistenza.
- Il ricorrente deve contestare tutte le ragioni autonome poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mancata impugnazione di una motivazione autonomamente lesiva e sufficiente a sorreggere il dispositivo comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- In presenza di un’ordinanza di demolizione motivata sia dall’assenza del titolo edilizio sia dalla collocazione dell’opera in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità, la mancata contestazione della ragione relativa al vincolo impedisce di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sulla base delle sole censure concernenti la qualificazione edilizia dell’intervento o il regime sanzionatorio.
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