Sentenza n. 4865/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda stralcio) n. 1430/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio aveva ad oggetto l’ordinanza comunale di demolizione di un immobile articolato in due corpi di fabbrica con tettoie e di una tettoia isolata, realizzati senza titolo edilizio su un terreno classificato come area per verde pubblico e sottoposto a vincolo cimiteriale. In primo grado erano stati dedotti eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 7 l. 241/1990, travisamento dei fatti e violazione del principio di imparzialità. In appello, riproponendo le censure originarie, il proprietario ha lamentato: difetto, genericità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza, anche per essere stato individuato come proprietario ed esecutore delle opere; omessa comunicazione di avvio del procedimento; travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti, sostenendo che le costruzioni si trovassero oltre 50 metri dal cimitero e che una di esse fosse una tettoia facilmente rimovibile e sanabile; violazione degli artt. 3 e 92 Cost. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile, perché nuova in appello, la censura relativa alla violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione. Nel merito ha comunque ritenuto la censura infondata: l’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio è atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività; non richiede una comparazione tra interesse pubblico e posizione del privato, né è configurabile un legittimo affidamento nella conservazione dell’abuso. Il proprietario dell’area è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, anche se non è l’autore materiale dell’abuso. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo in presenza di un provvedimento vincolato e il ricorrente non ha dimostrato la legittimità urbanistico-edilizia o paesaggistica delle opere. Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 r.d. 1265/1934 comporta inedificabilità assoluta, salvo le tassative eccezioni di legge, anche rispetto a interventi in sanatoria. Sono state inoltre respinte le doglianze sul legittimo affidamento e sulla disparità di trattamento: il primo non può sorgere in relazione a un’opera abusiva e la seconda richiede la prova dell’assoluta identità delle situazioni comparate, oltre a non essere utilmente invocabile per un atto vincolato. Le spese del grado, pari a euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La relativa censura, proposta per la prima volta in appello, è stata dichiarata inammissibile; nel merito, l’ordinanza è stata comunque ritenuta sufficientemente motivata.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non rileva rispetto all’ordine di demolizione, avente natura vincolata, soprattutto in assenza di prova della legittimità delle opere.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il proprietario dell’area è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione, anche se non è l’esecutore materiale delle opere abusive.
art. 338 r.d. 1265/1934
Il vincolo cimiteriale configura un vincolo di inedificabilità assoluta, insuscettibile di deroga mediante titoli edilizi o sanatoria, salvo le tassative eccezioni previste dalla legge.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata decisa all’esito di udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenuta da remoto.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è un atto dovuto e rigorosamente vincolato; è sufficientemente motivata quando descrive analiticamente le opere e indica la loro abusività, senza necessità di una comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione e l’interesse privato alla conservazione dell’opera.
- Il proprietario dell’area sulla quale insiste un abuso edilizio è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, indipendentemente dalla prova che abbia materialmente eseguito o commissionato le opere.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e il destinatario non dimostra elementi idonei a comprovare la legittimità urbanistico-edilizia dell’opera.
- Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 r.d. 1265/1934 comporta, in via generale, inedificabilità assoluta e non può essere superato dal rilascio di titoli edilizi, neppure in sanatoria, salvo le tassative eccezioni stabilite dalla legge.
- Non può configurarsi un legittimo affidamento nella conservazione di un’opera abusiva; inoltre, la disparità di trattamento non è utilmente deducibile contro un provvedimento vincolato e richiede comunque la prova dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto.
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