Cassazione Penale, Sentenza n. 38417/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina che lo aveva condannato per detenzione illegale di un fucile da caccia (cal. 16, doppietta con canne mozzate, matricola n. 164340) e per detenzione di undici cartucce cal. 9x21 mm. Il motivo principale del ricorso in Cassazione riguardava presunte carenze probatorie e vizi di motivazione: la difesa sosteneva che la traccia biologica rinvenuta sull'arma poteva derivare da un trasferimento secondario da parte di terzi e non da un contatto diretto dell'imputato; criticava le modalità di sequestro e repertamento (promiscuità delle operazioni, mancato uso di tute e copri-scarpe), l'accertato maneggio dell'arma da parte di un militare impegnato nelle operazioni, l'assenza di documentazione fotografica, lo smontaggio improprio dell'arma, la carenza di impronte papillari e il fatto che l'arma fosse rinvenuta in un terreno incolto e facilmente accessibile, quindi potenzialmente occultabile da chiunque.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'esito dell'analisi del DNA aveva evidenziato un unico profilo genetico corrispondente all'imputato e che le analisi escludevano con ragionevole certezza l'ipotesi di transfert secondario, che è evento remoto e richiede condizioni particolari. È stato inoltre rilevato che il militare che ha repertato l'arma aveva indossato guanti. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui gli esiti dell'indagine genetica hanno natura di prova piena e non mero elemento indiziario, applicando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, la condanna pronunciata in grado di appello rimane confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895
Applicata per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; la Corte ha confermato la responsabilità sulla base degli elementi probatori, incluso il profilo genetico.
codice penale
Richiamato per il reato di detenzione abusiva di armi (munizioni); la condanna è stata confermata in presenza del ritrovamento delle cartucce senza denuncia.
codice di procedura penale
La sentenza discute la natura probatoria delle analisi genetiche rispetto alle regole sugli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il DNA, in quanto consistente e univoco, possa costituire prova e non solo indizio ai sensi dell'art. 192, comma secondo.
codice di procedura penale
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016 (Syziu), Rv. 268161
Richiamata per affermare che gli esiti delle indagini genetiche possono avere natura di prova piena e non mero elemento indiziario, potendo suffragare la responsabilità penale anche in assenza di ulteriori elementi convergenti.
Massime di principio
- Le analisi genetiche che rilevino un profilo univoco possono costituire prova piena della presenza del soggetto sull'oggetto, non solo un elemento indiziario, quando l'esito è chiaro e interpretabile come profilo maggioritario.
- La possibilità di un trasferimento secondario del DNA (c.d. transfert) non è automaticamente sufficiente a escludere la rilevanza probatoria del DNA: la difesa deve dimostrare condizioni concrete e plausibili che rendano verosimile tale meccanismo, poiché si tratta di un evento considerato generalmente remoto.
- Critiche formali alle modalità di repertamento (mancanza di fotografie, presunte irregolarità nella conservazione o nel maneggio) possono incidere sulla valutazione della prova, ma se le analisi scientifiche (per esempio, esiti del RIS) escludono contaminazioni e spiegano le modalità di acquisizione, tali rilievi possono risultare superati.
- La scoperta dell'arma in un luogo aperto e accessibile non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario o della persona cui è attribuito il profilo genetico; va valutata insieme al quadro probatorio complessivo, in particolare agli esiti tecnici delle analisi forensi.
- L'assenza di impronte papillari non è decisiva quando esistono altre evidenze scientifiche forti (es. DNA), che possono da sole fondare la condanna se giudicate attendibili.
- Se gli operatori hanno adottato precauzioni (es. uso di guanti) e i tecnici forensi attestano l'assenza di trasferimenti o contaminazioni, la tesi difensiva basata su presunte promiscuità delle operazioni perde efficacia.
- Per difendersi efficacemente contro prove genetiche occorre proporre contro-perizie o evidenziare elementi concreti che mettano in discussione la catena di custodia, la metodologia analitica o l'interpretazione statistica del profilo genetico.
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