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Ordinanza

Ordinanza n. 2601/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, prima fra tutte la sospensione ed il riesame - del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del 29.7.2025 recante l’approvazione della graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse alla concessione di contributo nell’ambito del Bando n. 7/2025 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, di contatto, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601, del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016); - dei verbali della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali n. 1 del 23.7.2025, n. 2 del 24.7.2025 e n. 3 del 25.7.2025; - della nota di riscontro all’istanza di accesso agli atti prot. DPO 6492 del 17.9.2025; - della nota prot. DPO n. 7020 del 9.10.2025 di riscontro all’istanza di revisione dei punteggi presentata dalla Associazione Don Bosco 2000; - del verbale della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali del 6.10.2025, ancorché non conosciuto; - del Bando n. 7/2025 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, di contatto, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601, del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016), nella parte in cui suddivide il territorio della regione Sicilia in tre ambiti concentrando nell’ambito Sicilia 1 tre quarti dell’intero territorio regionale, per le ragioni esposte nel motivo III; - di ogni ulteriore atto ai predetti antecedente, presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto nonché per l’annullamento ex art. 116, co. 2, c.p.a. della comunicazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPO n. 6492 del 17.9.2025, con la quale è stata consentita un’ostensione parziale dei documenti richiesti dalla Don Bosco 2000 con istanza di accesso dell’8.8.2025, acquisita al prot. DPO n. 5785 dell’11.8.2025; con conseguente condanna dell’Amministrazione, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo all’odierna ricorrente, all’esibizione e rilascio di copia della documentazione tuttora non ostesa.

Giustizia amministrativa202512483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e oscuramento di documenti relativi a una procedura di finanziamento pubblico, con particolare riferimento alla proposta progettuale della controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore partecipante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al Bando n. 7/2025 per il finanziamento di progetti territoriali di assistenza e integrazione sociale, ha chiesto l’accesso ai verbali della commissione, alle griglie di valutazione, alla documentazione amministrativa, tecnica e progettuale della proposta della cooperativa risultata prima classificata nell’ambito territoriale di riferimento, alla documentazione sui requisiti di partecipazione e agli ulteriori atti utili a ricostruire l’iter amministrativo. L’amministrazione ha consentito soltanto un’ostensione parziale, oscurando parti della proposta progettuale della controinteressata. La ricorrente ha quindi proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’oscuramento e rappresentando esigenze difensive concrete, poiché aveva impugnato la graduatoria finale e non era stata in grado di formulare compiutamente le censure sui contenuti della proposta e sui punteggi attribuiti alla controinteressata. L’amministrazione e la controinteressata hanno giustificato l’ostensione parziale richiamando la tutela della riservatezza, del know-how e delle informazioni relative all’organizzazione tecnica e all’assetto economico-finanziario della cooperativa. È stata inoltre invocata l’imparzialità dell’amministrazione, che aveva applicato un analogo oscuramento anche alla documentazione della ricorrente richiesta dalla controinteressata. La ricorrente ha altresì impugnato gli atti della procedura e la disciplina del bando relativa alla suddivisione del territorio regionale, ma l’ordinanza decide specificamente sull’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. e ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità di esibire entro trenta giorni la documentazione richiesta con l’istanza dell’8 agosto 2025 in forma integrale e senza oscuramenti. L’eccezione è ammessa soltanto per i documenti già esibiti integralmente oscurati, qualora l’amministrazione dimostri concretamente la presenza di specifici elementi meritevoli di tutela. Il Collegio ha ritenuto insufficiente il richiamo generico alla riservatezza e al know-how: la limitazione dell’accesso ai documenti tecnici di un concorrente richiede l’individuazione puntuale di informazioni segrete, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale, con effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Né è sufficiente oscurare reciprocamente le offerte in nome dell’imparzialità, poiché la verifica deve essere svolta in concreto per ciascuna proposta e per ciascun dato. La controinteressata, pur descrivendo la proposta come il fulcro dell’offerta e richiamando le modalità organizzative, le collaborazioni specialistiche e gli interventi territoriali, non ha specificato perché la loro diffusione avrebbe arrecato un danno grave e concreto. La ricorrente, invece, ha adeguatamente dimostrato la necessità difensiva dell’accesso, in relazione all’impugnazione della graduatoria e all’impossibilità di articolare compiutamente le censure senza conoscere integralmente la proposta valutata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la controinteressata sono state condannate in solido alla rifusione delle spese della fase, liquidate in euro 1.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso ai documenti amministrativi; nel caso concreto ha fondato l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di ostendere la documentazione richiesta.

  • art. 18 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale base normativa del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale cui si riferiva il bando, senza costituire la disposizione decisiva sulla questione dell’accesso.

  • art. 1, commi 1 e 3, d.P.C.m. 16 maggio 2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fonte del programma nell’ambito del quale era stato emanato il bando, senza incidere direttamente sulla decisione in materia di ostensione documentale.

  • art. 12 del Bando n. 7/2025

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per evidenziare che le modalità organizzative, le collaborazioni specialistiche, l’accoglienza e la pianificazione degli interventi costituivano parametri di valutazione delle proposte progettuali, rendendo concreto l’interesse difensivo all’accesso.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative o di evidenza pubblica, il richiamo generico al know-how, alla riservatezza o all’organizzazione tecnica non è sufficiente a limitare l’accesso alla proposta progettuale di un concorrente. La restrizione richiede l’individuazione specifica di informazioni suscettibili di sfruttamento economico, idonee a procurare un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettiva e comprovabile segretezza oggettiva.
  • Il bilanciamento tra accesso difensivo e segreti tecnici o commerciali deve essere effettuato in concreto, documento per documento e informazione per informazione; l’oscuramento generalizzato o reciproco delle offerte non è giustificato dal solo richiamo al principio di imparzialità.
  • Quando il concorrente ha impugnato la graduatoria e dimostra di non poter articolare compiutamente le censure sui punteggi e sulla proposta del concorrente vittorioso senza conoscerne il contenuto, sussiste un’esigenza difensiva concreta e attuale idonea a sostenere l’accesso.
  • L’amministrazione e il controinteressato che intendano opporsi all’ostensione devono motivare in modo puntuale le ragioni per cui specifiche informazioni presentano carattere segreto e la loro divulgazione arrecherebbe un pregiudizio concreto; in mancanza, prevalgono i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoBandi di finanziamento e graduatorie
RamiAccesso e trasparenzaContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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