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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35925/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che la condannava per la contravvenzione di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006, chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perche il fatto non sussiste o non e stato commesso. Il ricorso era strutturato come richiesta di assoluzione senza documentare l'avvenuta ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti; pertanto mancava la prova necessaria a sostenere la censura sulla consumazione del reato permanente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con uno strumento di impugnazione non consentito e privo dell'autosufficienza probatoria richiesta (non documentata l'ottemperanza all'ordine). Si è richiamato il principio per cui il giudice adito deve verificare l'impugnabilita' e la voluntas impugnationis ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; non essendo superati i requisiti, il ricorso e stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la condanna di primo grado (ammenda di euro 2.000,00 del 10/12/2021) rimane, la ricorrente e condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 255 d.lgs. 152/2006

    Il reato di mancata ottemperanza all'ordine di rimozione dei rifiuti ha natura di reato permanente: la scadenza del termine per l'adempimento segna l'inizio della fase di consumazione che si protrae fino all'ottemperanza; pertanto l'accertamento della cessazione della condotta richiede prova dell'effettiva ottemperanza.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla ricorrente per richiedere l'assoluzione quando il fatto non sussiste; la Corte non ha potuto esaminare il merito della richiesta perché il ricorso e risultato inammissibile per profili formali e di autosufficienza probatoria.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice che riceve un atto di impugnazione non conforme deve verificare l'impugnabilita' oggettiva e la voluntas impugnationis; se queste sussistono puo' trasmettere gli atti al giudice competente, senza pero' entrare nel merito se l'impugnazione manca dei requisiti sostanziali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso, si applicano le conseguenze processuali previste, tra cui l'onere delle spese e talora il versamento di somme alla Cassa delle ammende, come determinato equitativamente dalla Corte.

  • Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistendo elementi che dimostrino che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', non si dispensa comunque l'obbligo delle spese e del versamento previsto.

  • Giurisprudenza di legittimita' (es. Sez. 3 n. 39430/2018)

    Richiamata per confermare il principio della natura di reato permanente dell'inosservanza dell'ordine di rimozione dei rifiuti e per indicare che l'ottemperanza deve essere provata per escludere la continuazione della fattispecie.

Massime di principio

  • Se si propone un'impugnazione con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice adito deve verificare solo l'impugnabilita' oggettiva e la voluntas impugnationis; in presenza di tale voluntas puo' trasmettere gli atti al giudice competente ma non esaminare il merito se l'atto manca dei requisiti formali e sostanziali.
  • Nei reati di natura permanente (come la mancata ottemperanza all'ordine di rimozione dei rifiuti) la consumazione perdura fino alla effettiva ottemperanza: chi deduce l'avvenuta cessazione della condotta deve documentarla nel ricorso (principio di autosufficienza).
  • Un ricorso privo della prova richiesta o presentato con il rimedio processuale errato e' inammissibile: ne conseguono l'improcedibilita' dell'esame di merito e la condanna alle spese processuali e agli oneri previsti (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Per evitare inammissibilita' e sanzioni, l'impugnante deve scegliere lo strumento processuale corretto, strutturare i motivi secondo le forme proprie dello strumento e allegare la documentazione probatoria essenziale a sostegno delle censure.
  • Il giudice che riceve un atto ambiguo puo' ricostruire la voluntas impugnationis e, se possibile, attribuire all'atto la qualificazione procedurale corretta; tuttavia questa possibilita' non esime l'impugnante dall'onere di autosufficienza probatoria quando il fondamento della censura richiede prova.

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