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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14736/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Messina che aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione e aveva concesso termini per la presentazione di un'istanza di sanatoria. Il ricorrente deduceva: a) mancato interesse/legittimazione della curatela a proporre la domanda di condono (sostiene che l'art. 40, co. 6, L. 47/85 riconosce tale titolo solo all'aggiudicatario e non al dante causa); b) la Corte di Appello avrebbe illegittimamente modulato presupposti e termini per la presentazione e definizione dell'istanza di sanatoria, esercitando potestà riservate al legislatore/autorità amministrative; c) vizio di motivazione per aver subordinato la sospensione a una domanda di sanatoria presentata da soggetto non legittimato e per termini non conformi alla normativa citata.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente (parte con interesse prevalentemente civilistico) era soggetto alla regola dell'art. 100 c.p.p. e doveva stare in giudizio munito di procura speciale, con le conseguenti limitazioni all'impugnazione personale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul potere del giudice dell'esecuzione di sospendere l'ordine di demolizione solo quando sia ragionevolmente prevedibile un rapido esito amministrativo o giurisdizionale in contrasto con l'ordine stesso e ha richiamato i criteri di verifica della legittimità della sanatoria. Sulla base dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 40 comma 6 Legge 47/85

    La Corte evidenzia che la norma sul condono è richiamata nel dibattito: l'interpretazione emergente è che il titolo a richiedere il condono, in ipotesi di trasferimento, è riservato all'aggiudicatario del bene e non al dante causa (quale sarebbe la curatela). Inoltre la Corte osserva che, ove applicabile, la sospensione dovrebbe essere valutata in relazione ai termini ordinari previsti per l'istanza di sanatoria.

  • art. 32 L. 326/2003

    L'ordinanza impugnata aveva concesso un termine di 60 giorni dalla notifica per presentare l'istanza ex art. 32 L. 326/2003 e fino a 120 giorni per la definizione; la Corte, nel richiamare la norma, sottolinea che il giudice dell'esecuzione può modulare la sospensione solo valutando la fattibilità e i tempi di definizione dell'istanza amministrativa.

  • art. 31 DPR n. 380/2001

    La disciplina sui reati edilizi e l'ordine di demolizione: il giudice dell'esecuzione può sospendere o revocare l'ordine di demolizione solo se è ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, che in breve tempo l'autorità amministrativa o giurisdizionale assuma un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione; la mera pendenza di un ricorso o di un'istanza di condono non è sufficiente di per sé.

  • art. 100 c.p.p.

    stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale

    La Corte interpreta questa norma in combinato con la giurisprudenza: i soggetti titolari di un interesse meramente civilistico (come il curatore) devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; a differenza dell'imputato, non possono esercitare personalmente tutte le attività processuali senza procura, con conseguente incidenza sulla ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva lamentato che la Corte di Appello avrebbe esercitato una potestà riservata al legislatore o all'amministrazione; la Corte suprema prende atto dell'eccezione ma dichiara comunque l'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali legate alla rappresentanza e alla procura speciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dispone che la ricorrente sia condannata a sostenere le spese del procedimento ai sensi di questa norma.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186

    La Corte suprema la richiama per motivare la misura equitativa imposta alla Cassa delle Ammende: pur non ritenendo che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dispone un versamento equitativo (Euro 3.000,00).

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamata per analogia con la disciplina della rappresentanza processuale nel processo civile: anche nel processo penale i terzi con interesse civile seguono regole analoghe circa la procura speciale e la rappresentanza.

Massime di principio

  • Chi ha un interesse meramente civilistico (es. curatore fallimentare) in materia di esecuzione penale deve stare in giudizio con un difensore munito di procura speciale; la mancanza di procura può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'art. 40, co. 6, L. 47/85 attiene alla legittimazione a richiedere il condono: in ipotesi di trasferimento, il soggetto legittimato è l'aggiudicatario e non il dante causa; va verificata la legittimazione soggettiva prima di sospendere esecuzioni.
  • Il giudice dell'esecuzione può sospendere o revocare un ordine di demolizione soltanto se, sulla base di elementi concreti, è ragionevole prevedere un rapido provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con l'ordine: la mera pendenza di un'istanza di condono non è sufficiente.
  • Qualsiasi decisione di sospensione va motivata valutando: a) prevedibile esito dell'istanza di sanatoria e eventuali ostacoli; b) durata ragionevole per la definizione della procedura; c) legittimazione di chi presenta la domanda; d) rispetto dei requisiti strutturali, temporali e dei vincoli (es. aree vincolate).
  • Il giudice non può fissare termini o condizioni per la presentazione della domanda di condono in contrasto con le previsioni normative: eventuali termini devono essere compatibili con la normativa applicabile e con la reale possibilità di definizione rapida della pratica.
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili espone al rischio di condanna alle spese processuali e di pagamento di somme alla Cassa delle Ammende, anche in via equitativa se non sussiste colpa grave.

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