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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4176/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma quoad poenam della sentenza di condanna per furto di energia elettrica aggravato (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.). Contestano: (i) l'utilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dall'Enel, sostenendo che si tratti di atto irripetibile e quindi inutilizzabile; (ii) l'erronea qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose (per Berlingiere, e quindi l'asserita improcedibilità per mancanza di querela), ritenendo che l'allaccio sia stato semplicemente materiale e facilmente ripristinabile; (iii) il riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p.) per Berlingiere, dedotto dalle ridotte condizioni economiche; (iv) per Bevilacqua, il mancato riconoscimento dell'attenuante per il danno di particolare tenuità (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.). Inoltre Berlingiere censura l'uso, come prova, di ammissioni riportate in informativa dagli operanti.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: (i) l'accertamento effettuato dal personale Enel non è atto irripetibile e può essere utilizzato; (ii) le dichiarazioni spontanee dell'imputato risultano utilizzabili nel rito abbreviato se non è dimostrata la loro non libertà; (iii) la Corte territoriale ha correttamente valutato come sussistente l'aggravante per violenza sulle cose, alla stregua della rottura dei sigilli e del coperchio del contatore; (iv) lo stato di necessità non è provato con elementi sufficienti e generiche condizioni economiche non bastano a fondarlo; (v) l'attenuante per danno di particolare tenuità non è applicabile nel furto di energia in utenza domestica, quando l'appropriazione è continua nel tempo. Conseguentemente i ricorrenti sono dichiarati inammissibili, condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, cod. pen.

    Norma che punisce il furto; la Corte ha ritenuto sussistente il reato con l'aggravante della violenza sulle cose per la rottura dei sigilli e del coperchio del contatore

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di atti irripetibili; la Corte ha ritenuto che l'accertamento ENEL non rientri tra gli atti che, ai sensi di questa norma, richiedono garanzie particolari

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio di utilizzabilità dell'accertamento; la Corte ha dichiarato il motivo infondato

  • art. 54 cod. pen.

    Norma sullo stato di necessità: la Corte ha confermato che la mera situazione di indigenza non è sufficiente a provare la scriminante, che richiede elementi precisi e specifici

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per danno di particolare tenuità: la Corte osserva che, nel furto di energia in ambito domestico, l'appropriazione prolungata nel tempo rende di regola incompatibile il riconoscimento dell'attenuante

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di assoluzione per mancanza di prova dell'esimente; la Corte ricorda che l'allegazione generica di uno stato scriminante non è sufficiente

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 / legge 30 dicembre 2022, n. 199 / d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riferimenti su modifiche al regime di procedibilità)

    La Corte segnala che le modifiche legislative sul regime di procedibilità (introduzione di procedibilità a querela per taluni furti) non sono applicabili al decreto impugnato nel giudizio, e che la declaratoria di inammissibilità esclude la necessità di attivare le procedure transitorie richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende: la Corte condanna i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno

Massime di principio

  • Gli accertamenti tecnici effettuati dal personale dell'ente erogatore (es. Enel) sulla sussistenza di un allaccio abusivo non sono automaticamente considerati atti irripetibili; possono essere utilizzati se effettuati secondo criteri di regolarità
  • Le dichiarazioni spontanee rese all'atto dell'indagine possono essere utilizzate nel rito abbreviato se non è dimostrata la loro estorsione o mancanza di libertà nella dichiarazione
  • La qualificazione dell'aggravante per violenza sulle cose può essere basata su elementi materiali quali la rottura dei sigilli o del coperchio del contatore; la semplice rimozione non esclude l'aggravante se l'intervento ha alterato apparecchiature sigillate
  • Lo stato di necessità come causa di giustificazione richiede prova puntuale e circostanziata: la mera povertà o precarietà economica non è, di per sé, sufficiente
  • Nel furto di energia in utenza domestica, l'attenuante per danno di particolare tenuità viene con difficoltà riconosciuta quando l'appropriazione è continuativa nel tempo, essendo il danno protratto
  • I ricorsi privi di apprezzabili argomentazioni possono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi importante che l'impugnazione contenga censure fondate e specifiche

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