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Sentenza

Sentenza n. 6910/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00351/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato aveva impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura di Matera, deducendo che la misura fosse particolarmente pregiudizievole anche per lo svolgimento dell'attività di agente di polizia locale e che richiedesse, per tale ragione, una motivazione più rigorosa. In appello ha inoltre lamentato la mancata attivazione del riesame d'ufficio e il mancato riscontro all'istanza di autotutela presentata dopo la sua assoluzione penale con la formula "perché il fatto non sussiste". Secondo l'appellante, la sopravvenuta assoluzione avrebbe escluso il presupposto fattuale dei maltrattamenti familiari, facendo venir meno il pericolo concreto e attuale di abuso delle armi; la permanenza del divieto sarebbe quindi stata fondata su un travisamento dei fatti, su un uso distorto della discrezionalità e su una misura di fatto punitiva e sproporzionata. Ha altresì evidenziato la convivenza con i familiari coinvolti e il proprio ruolo di sostegno economico del nucleo familiare. L'Amministrazione ha sostenuto che la valutazione di pericolosità e inaffidabilità permanesse anche dopo l'assoluzione, richiamando la persistente rilevanza storico-fattuale degli episodi di conflittualità familiare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Basilicata. L'art. 39 del r.d. 773/1931 attribuisce al prefetto un potere valutativo eminentemente prognostico, diretto a prevenire il possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e dell'affidabilità dell'interessato. Nel caso concreto, i contrasti familiari costituivano una situazione obiettivamente rischiosa, idonea a fondare il giudizio di inaffidabilità e il divieto di detenzione. Il giudice ha precisato che il sindacato giurisdizionale, pur potendo essere pieno e penetrante quanto alla consistenza dei fatti, alla ragionevolezza e alla proporzionalità della prognosi amministrativa, non ha rilevato irragionevolezza, illogicità, sproporzione o travisamento, essendo stata svolta un'istruttoria attenta e adeguatamente motivata. La successiva conclusione favorevole della vicenda penale è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità originaria del provvedimento, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. La sopravvenuta assoluzione non imponeva quindi, nel giudizio di impugnazione, la rimozione del divieto né rendeva illegittima la motivazione originaria. È stata inoltre esclusa l'automatica perdita del posto di lavoro dell'agente di polizia locale, potendo questi essere assegnato ad altri incarichi all'interno del Corpo. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La norma attribuisce al prefetto un potere preventivo e altamente discrezionale, di natura prognostica, fondato sulla valutazione della condotta complessiva e dell'affidabilità del soggetto rispetto al rischio di abuso delle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 r.d. 773/1931 ha natura preventiva e non sanzionatoria: il prefetto deve formulare una prognosi sul possibile abuso delle armi alla luce della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell'interessato.
  • Accesi contrasti e dissidi endofamiliari possono costituire, anche autonomamente, una base fattuale idonea a giustificare il divieto di detenzione di armi quando evidenzino un concreto rischio di degenerazione e incidano sull'affidabilità del detentore.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui divieti di detenzione di armi può estendersi alla verifica della consistenza dei fatti, nonché della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi probabilistica formulata dall'autorità prefettizia; tuttavia, una valutazione istruita, motivata e non manifestamente illogica resta immune da censura di legittimità.
  • La legittimità del divieto di detenzione di armi deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze successive, comprese la remissione della querela o la conclusione favorevole del procedimento penale, non incidono di per sé sulla legittimità originaria dell'atto.
  • Il divieto di detenzione di armi adottato nei confronti di un agente di polizia locale non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro, poiché l'interessato può essere assegnato ad altri incarichi nell'ambito del Corpo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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