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Sentenza

Sentenza n. 1056/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazioni di pagamento relative a una cartella per prelievo supplementare lattiero-caseario e iscrizione a ruolo delle somme pretese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, esercenti attività agricola e di allevamento bovino, hanno impugnato due intimazioni di pagamento notificate in qualità di soci, riferite a una cartella dell’importo indicato di euro 4.391.528,39 e concernenti prelievi latte relativi alle campagne 1998/1999, 2003/2004 e 2004/2005. Hanno dedotto, tra l’altro, il contrasto della determinazione del prelievo con la normativa unionale e la conseguente necessità di disapplicazione e ricalcolo; l’illegittimità per contrasto con il giudicato e l’inesistenza della pretesa; la duplicazione della riscossione per il recupero già effettuato mediante compensazione con contributi PAC; l’illegittimità e la prescrizione degli interessi; la prescrizione del credito principale; la violazione dell’art. 8-ter l. 33/2009 per iscrizione del debito senza previo accertamento definitivo; il difetto di motivazione e l’omessa indicazione o notificazione degli atti presupposti; la nullità dell’intimazione per omessa indicazione della data di esecutività del ruolo; e, in via generale, l’inesigibilità della somma. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni derivanti dalle iniziative di recupero e dalle compensazioni operate sui contributi e sulle provvidenze.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che l’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. comprenda anche l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quando la controversia riguarda la fase di attuazione del prelievo supplementare. Nel merito, ha rilevato che, nelle more, la cartella presupposta era stata annullata dal TAR con sentenza n. 681/2025. L’annullamento traeva origine da precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Lazio relative alle campagne 1998/1999, 2003/2004 e 2004/2005, con conseguente ricalcolo e discarico o rideterminazione degli importi da parte di AGEA. Poiché la caducazione della cartella presupposta ha fatto venir meno l’interesse attuale all’annullamento delle intimazioni, la domanda demolitoria è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La domanda risarcitoria è stata respinta, in ragione della pronuncia in rito sulla domanda di annullamento e della pendenza delle attività di ricalcolo delle imputazioni da parte di AGEA. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    La disposizione è interpretata in senso ampio e attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie sull’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale relative alla fase di attuazione del prelievo supplementare.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La caducazione giurisdizionale dell’atto presupposto determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione dell’atto consequenziale e comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda di annullamento.

  • art. 1, comma 537, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale base della domanda di sospensione legale della riscossione presentata dai ricorrenti; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    È richiamata tra le norme invocate dai ricorrenti in relazione all’iscrizione del debito nel registro AGEA senza previo accertamento definitivo; il giudice non esamina nel merito tale censura per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Le controversie sull’impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguardano la fase di attuazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
  • L’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione dell’atto consequenziale di riscossione, che deve essere dichiarata improcedibile.
  • Quando la pretesa di prelievo è stata annullata e l’amministrazione sta procedendo al ricalcolo degli importi, la domanda risarcitoria non può essere accolta sulla sola base delle iniziative di riscossione, in assenza di una definitiva determinazione della pretesa e di un accertamento dei presupposti del danno.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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