Sentenza n. 3256/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 173/2025 emessa in data 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con sentenza n. 173/2025, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, il docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio ha dedotto che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva dato esecuzione alla pronuncia e provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano dopo la proposizione del ricorso. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto soltanto in corso di giudizio, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente, la cui attribuzione era stata accertata dalla sentenza del Tribunale di Milano posta in esecuzione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'esecuzione spontanea intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione resistente alle spese di lite, anche se la causa viene definita con cessazione della materia del contendere.
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