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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di foglio di via obbligatorio ex art. 2 d. lgs. n. 159/2011 emesso in data 25 gennaio 2026 dal Questore della Provincia di Catania con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Catania per anni 4.

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catania per quattro anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di motivazione, nonché violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo di non essere abitualmente dedito alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del foglio di via. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il TAR ha esaminato decisivamente il primo motivo, verificando la sussistenza dei presupposti sostanziali della misura preventiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via obbligatorio. Ha individuato, per l’applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, tre presupposti: l’inquadrabilità dell’interessato, sulla base di elementi di fatto, in una delle categorie dell’art. 1; la sua pericolosità per la sicurezza pubblica; la presenza in un Comune diverso da quello di residenza o dimora abituale. Anche nell’esercizio di un’ampia discrezionalità, l’amministrazione deve indicare con chiarezza e completezza le circostanze fattuali che dimostrano la riconducibilità dell’interessato alla categoria normativa e le ragioni della pericolosità sociale. Con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. c), la nozione di “dedizione” richiede una condotta delittuosa non episodica, caratterizzata da abitualità e da una consolidata propensione alla commissione di reati, mentre i reati devono presentare attitudine offensiva rispetto ai beni tassativamente indicati dalla legge. Nel caso concreto, il provvedimento non indicava precedenti episodi di rilevanza criminale e richiamava una sola condotta penalmente rilevante, riconducibile agli artt. 110 e 639, comma 4, c.p.; tali elementi non erano sufficienti a dimostrare la dedizione abituale del ricorrente ai reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica. Il secondo motivo non risulta specificamente deciso, essendo il ricorso già fondato per carenza dei presupposti sostanziali e motivazionali. Le spese di lite sono state compensate, con obbligo dell’amministrazione di rimborsare il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    “I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: [...] c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

    La riconducibilità alla categoria della lett. c) richiede elementi di fatto idonei a dimostrare una dedizione abituale e non episodica alla commissione di reati offensivi dei beni tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    “Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune [...] inibendo di farvi ritorno [...] per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni”.

    Il foglio di via richiede cumulativamente l’appartenenza a una categoria dell’art. 1, la pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza fuori dal luogo di residenza o dimora abituale; il provvedimento deve motivare specificamente tali presupposti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma il TAR non ha fondato su tale censura l’annullamento, accogliendo il ricorso per carenza dei presupposti sostanziali e motivazionali della misura.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’applicazione del foglio di via obbligatorio richiede la compresenza dell’inquadrabilità dell’interessato in una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, della pericolosità per la sicurezza pubblica e della presenza in un Comune diverso da quello di residenza o dimora abituale.
  • Il foglio di via obbligatorio, pur espressione di un potere ampiamente discrezionale, deve indicare in modo chiaro e completo gli elementi fattuali posti a fondamento sia della riconducibilità dell’interessato alla categoria normativa sia del giudizio di pericolosità sociale.
  • Ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, la nozione di “dedizione” alla commissione di reati presuppone una condotta non episodica, ma abituale o comunque caratterizzata da una consolidata propensione criminale, tale da connotare significativamente lo stile di vita dell’interessato.
  • Per l’applicazione della misura prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, occorre verificare sia il profilo soggettivo della dedizione dell’interessato alla commissione di reati sia il profilo oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte rispetto ai beni tassativamente indicati dalla legge, tra cui sicurezza e tranquillità pubblica.
  • L’accertamento di una sola condotta penalmente rilevante, in assenza di precedenti episodi criminali o di ulteriori elementi dimostrativi dell’abitualità, non è di regola sufficiente a fondare la riconducibilità alla categoria dei soggetti dediti alla commissione dei reati indicati dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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