Cassazione Penale, Sentenza n. 45957/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Campobasso (confermant e la sentenza del Tribunale di Isernia) sostenendo due censure: 1) vizio esiziale di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.), perché la Corte avrebbe valorizzato il contenuto della denuncia e stralci di verbale invece che la deposizione resa dalla persona offesa nel contraddittorio, la quale avrebbe negato minacce e richieste di denaro; 2) violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), perché la condotta sarebbe da qualificare non come estorsione tentata ma come truffa vessatoria, essendo le richieste dell'agente fantasiose e prive di minaccia effettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: sul primo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e non autosufficiente perché il ricorrente non ha depositato i verbali integrali delle udienze di primo grado (ha prodotto solo stralci), e la valutazione di merito ha invece ritenuto che la persona offesa, pur con iniziali titubanze, abbia confermato quanto denunciato (richiesta di 300 euro e implicito riferimento a conseguenze in mancanza del pagamento), configurando il tentativo di estorsione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità perché quella censura non era stata proposta nei motivi di gravame in appello (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.), rendendo il motivo improcedibile in Cassazione; inoltre, anche nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il tentativo di rqualificazione in truffa, confermando che sussistevano gli elementi dell'estorsione tentata (minaccia anche implicita idonea a costringere la vittima). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e); comma 3
La Corte interpreta l'art. 606 c.p.p. in senso restrittivo: i motivi di cassazione devono essere autosufficienti (ad es. allegare i verbali integrali se la censura riguarda la testimonianza) e non possono introdurre questioni non proposte in appello (comma 3); la mancata osservanza comporta inammissibilità.
Giurisprudenza citata
Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018; Sez. 2, n. 29707 dell'8/3/2017; Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017; Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012
La giurisprudenza richiamata conferma che la minaccia rilevante per l'estorsione può essere anche implicita o indeterminata, purchè idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima; inoltre la Corte afferma che questioni non dedotte in appello non possono essere esaminate in Cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione un motivo che impugna la valutazione della prova dichiarativa deve essere autosufficiente: bisogna allegare i verbali integrali e tutta la documentazione necessaria, non solo stralci.
- Non è necessario che la minaccia per l'estorsione sia espressa: anche condotte o richieste che implicano un danno futuro e sono idonee a incutere timore possono integrare il reato (minaccia implicita valida in relazione alle circostanze e alla personalità della vittima).
- Non è possibile in Cassazione introdurre nuovi profili di doglianza non previamente dedotti in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.): la mancata tempestiva deduzione rende il relativo motivo inammissibile.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda (versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non emergano elementi per escludere la colpa nell'insorgenza dell'inammissibilità.
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