Cassazione Penale, Sentenza n. 28794/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha revocato un indulto già concesso a un condannato. Il presupposto della revoca è stato individuato nella commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge che aveva concesso il beneficio, di un delitto non colposo per il quale era intervenuta una condanna a pena detentiva superiore a due anni. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha contestato, in primo luogo, la pretesa apoditticità dell'affermazione secondo cui il fatto rientrava nel quinquennio; in secondo luogo, ha sostenuto che ai fini della revoca dovesse guardarsi alla pena riferita allo specifico reato ostativo e non alla pena complessiva, lamentando inoltre la mancata distinzione tra pena base, aumenti per continuazione e circostanze; in terzo luogo, ha censurato la motivazione perché il giudice si sarebbe limitato a richiamare un punto del casellario giudiziale senza analizzare la sentenza di condanna e senza verificare concretamente il superamento della soglia dei due anni con riferimento al delitto di estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, la revoca di diritto dell'indulto opera quando il beneficiario commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Nel caso concreto, il reato ostativo era stato commesso il 5 gennaio 2010, quindi entro il quinquennio decorrente dall'1 agosto 2006, e la condanna riportata era pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa per estorsione, reato doloso. La Corte ha inoltre osservato che la difesa non aveva realmente contestato la sussistenza dei presupposti, limitandosi a deduzioni generiche e non supportate da dati difformi, e che la motivazione dell'ordinanza, pur sintetica, conteneva gli elementi necessari alla valutazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, legge n. 241 del 31 luglio 2006
prevede la revoca di diritto del beneficio dell'indulto se il beneficiario, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, commette un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
art. 629 c.p.
richiamato come titolo del delitto ostativo, qualificato nella decisione come estorsione di natura dolosa.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto opera di diritto quando ricorrono congiuntamente i presupposti legali della commissione, entro il termine quinquennale, di un delitto non colposo e della successiva condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
- Ai fini della revoca del beneficio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la data di commissione del reato ostativo e la pena inflitta per quel delitto, non essendo decisivo il richiamo alla pena complessiva se la motivazione consente di individuare il titolo e l'entità della condanna rilevante.
- Un ricorso per cassazione contro la revoca dell'indulto è infondato se si limita a contestazioni generiche e non indica errori specifici o dati difformi rispetto all'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione.
- La motivazione del provvedimento di revoca può essere sintetica, purché contenga gli elementi essenziali che consentano di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e la verifica dei presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →