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Sentenza

Sentenza n. 3382/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 7864/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’aggiudicazione di tre lotti della gara per servizi assicurativi RCA sulla flotta bus della stazione appaltante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concorrente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La gara, disciplinata dal d.lgs. 36/2023, riguardava l’affidamento di servizi assicurativi RCA per la flotta autobus dell’azienda di trasporto pubblico. La coassicurazione aggiudicataria ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso di Unipol, ritenendo illegittima l’ammissione e l’aggiudicazione in favore della coassicurazione. Il principale motivo d’appello riguardava la ritenuta erroneità della decisione del TAR sull’omessa presentazione dell’offerta economica. Secondo l’appellante, i file dell’offerta erano stati caricati sulla piattaforma telematica entro il termine e la loro mancata visibilità dipendeva da un problema tecnico, sicché l’intervento della stazione appaltante non avrebbe costituito soccorso istruttorio, ma una mera operazione di recupero e visualizzazione di documenti già presentati. In subordine, l’appellante sosteneva che il soccorso istruttorio fosse ammissibile in presenza di ostacoli tecnici non imputabili, o non esclusivamente imputabili, all’operatore. Unipol aveva inoltre riproposto i motivi assorbiti dal TAR, relativi ad ulteriori profili di illegittimità dell’aggiudicazione e della successiva determinazione di convalida.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che dagli atti di gara e dalle verifiche della società informatica non risultasse la presentazione tempestiva e completa dell’offerta economica. I log di sistema non attestavano il caricamento di uno dei documenti richiesti e mostravano che l’operatore non aveva eseguito l’ultima operazione necessaria, consistente nella pressione del pulsante “Conferma offerta”. Il disciplinare telematico stabiliva espressamente che, in assenza di tale conferma, l’offerta economica dovesse considerarsi non presentata; tale disciplina, parte integrante della lex specialis e non impugnata, vincolava gli operatori. La mancata attivazione del pulsante non era riconducibile a un malfunzionamento patologico della piattaforma, poiché la società informatica aveva escluso malfunzionamenti tali da impedire il corretto caricamento e aveva ricondotto l’esito alla mancata esecuzione dell’operazione conclusiva e al mancato utilizzo della funzione obbligatoria prevista per i file. La regola valeva indistintamente per tutti i concorrenti e non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio. L’art. 101, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023 consente rispettivamente chiarimenti sul contenuto dell’offerta senza modifica e la rettifica di errori materiali su iniziativa dell’operatore entro il termine previsto, purché non si presenti una nuova offerta né si determini una modifica sostanziale. Nessuna di tali ipotesi ricorreva: non vi era stata un’iniziativa tempestiva dell’operatore e la stazione appaltante aveva cercato di rendere visibile un’offerta non compiutamente presentata, non di chiarirne il contenuto. Il principio di autoresponsabilità imponeva alla concorrente di rispettare le istruzioni tecniche della piattaforma e di sopportare le conseguenze dell’omesso completamento della procedura. Non ricorrevano neppure ostacoli oggettivi, non imputabili al privato e oggettivamente non superabili, tali da giustificare il soccorso istruttorio. La fondatezza di tale motivo era sufficiente a confermare l’annullamento degli atti, senza esaminare gli ulteriori motivi d’appello e quelli riproposti da Unipol. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 25, 59 e 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplinano il quadro normativo della procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato

    Consente chiarimenti sul contenuto dell’offerta, ma senza modificarne il contenuto e non per supplire alla sua mancata presentazione.

  • art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico [...] può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica [...] a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale

    Consente la rettifica di errori materiali soltanto su iniziativa tempestiva dell’operatore e senza presentazione di una nuova offerta o modifica sostanziale; la fattispecie non ricorreva nel caso deciso.

  • art. 7 del disciplinare telematico

    In assenza dell'invio della offerta economica mediante l'azione “Conferma offerta”, quest'ultima “risulterà non presentata”

    La clausola, non impugnata e integrante la lex specialis, rendeva necessaria la conferma telematica finale ai fini della valida presentazione dell’offerta economica.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del rito speciale in materia di procedure di affidamento.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, la presentazione dell’offerta si perfeziona solo mediante il completamento di tutti gli adempimenti informatici prescritti dalla lex specialis, compresa l’eventuale operazione finale di conferma; il mancato completamento comporta la non presentazione dell’offerta quando il disciplinare lo prevede espressamente.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire o rendere visibile un’offerta economica non validamente presentata entro il termine di gara, né per consentire la produzione di una nuova offerta o la modifica sostanziale di quella originaria.
  • La richiesta di chiarimenti sull’offerta economica presuppone l’esistenza di un’offerta validamente presentata e non può supplire alla mancanza di un elemento essenziale richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione.
  • La mancata esecuzione, da parte dell’operatore economico, delle operazioni tecniche previste dalla piattaforma non è giustificata come malfunzionamento quando le verifiche informatiche escludano anomalie del sistema e riconducano l’esito all’omissione dell’operatore.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente, soprattutto se operatore professionale, di leggere e rispettare le istruzioni della piattaforma telematica e di sopportare le conseguenze degli errori o delle omissioni nella presentazione dell’offerta.
  • Il soccorso istruttorio per difficoltà tecniche nella presentazione telematica può essere giustificato solo in presenza di ostacoli oggettivi, non imputabili al concorrente e oggettivamente non superabili; non opera per errori nell’utilizzo di una procedura funzionante o per il mancato rispetto di una regola tecnica comune a tutti gli operatori.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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