Ordinanza n. 177/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: -del provvedimento di rigetto (espresso o tacito, ove medio tempore adottato) dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente a seguito di visto di ingresso per "lavoro subordinato fuori quota", preannunciato dalla "Comunicazione -dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e succ.modifiche" emessa dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, recante la contestazione, tra l'altro, della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione; – ove occorra, della suddetta comunicazione di motivi ostativi ex art. 10- bis L. 7 agosto 1990, n. 241, proveniente dalla Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Immigrazione, nella parte in cui preannuncia il rigetto della domanda di permesso di soggiorno e sospende il procedimento; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l'eventuale revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Potenza, prot. n. P-PZ/L/N/2025/101735 del 21.12.2025; nonché per – l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente per mancata corretta definizione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente; – l'ordine all'Amministrazione di riesaminare l'istanza di permesso di soggiorno del ricorrente, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare dell'art. 10-bis, con puntuale motivazione e tenendo conto della documentazione prodotta; – ove occorra, il riconoscimento del diritto del ricorrente alla conclusione favorevole del procedimento, con rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato conseguente al nulla osta prot. n. PPZ/L/N/2025/101735 del 21.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione dei motivi ostativi e preannunciato rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestazione della mancata formalizzazione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento espresso o tacito di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dopo l'ingresso con visto per lavoro subordinato fuori quota. Ha contestato anche la comunicazione dei motivi ostativi adottata dalla Questura di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nella parte in cui preannunciava il rigetto e sospendeva il procedimento, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa l'eventuale revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Potenza. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento amministrativo, l'ordine di riesame dell'istanza con puntuale motivazione e valutazione della documentazione prodotta e, ove occorrente, il riconoscimento del diritto alla conclusione favorevole del procedimento con rilascio del permesso di soggiorno. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti endoprocedimentali. Il giudice ha inoltre rilevato la prospettata autonomia del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione rispetto al procedimento relativo al nulla osta, nonché l'inammissibilità del cumulo di azioni anche in rapporto al rito del silenzio.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. A un sommario esame, i motivi non sono apparsi assistiti da sufficiente fumus boni iuris. Il giudice ha ritenuto meritevole di positiva delibazione l'eccezione di inammissibilità relativa all'impugnazione di atti aventi natura endoprocedimentale. Ha inoltre considerato che il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è autonomo rispetto a quello definito dal nulla osta, sicché non è prospettabile il cumulo delle azioni, anche con riferimento al rito del silenzio. È stata respinta anche la richiesta di rinvio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è qualificata nel provvedimento come atto endoprocedimentale; la sua impugnazione è stata ritenuta prima facie inammissibile.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; l'istanza di sospensione è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'impugnazione autonoma di un atto endoprocedimentale, quale la comunicazione dei motivi ostativi, può essere ritenuta prima facie inammissibile quando non si accompagni a un provvedimento finale lesivo già adottato.
- Il procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è autonomo rispetto al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato; la diversità dei procedimenti impedisce di prospettare, nello stesso giudizio, un cumulo di azioni riferite a entrambi, anche in relazione al rito avverso il silenzio.
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