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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18053/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tra datore di lavoro ed ex dipendente avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive per il periodo da agosto 2011 a dicembre 2013 e del trattamento di fine rapporto. La corte territoriale, in sede di appello, aveva respinto l'appello principale del datore di lavoro e accolto l'appello incidentale del lavoratore, rideterminando in aumento il credito di quest'ultimo. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2697, 1241, 1243 c.c., dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 229 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti alcune dichiarazioni del lavoratore, che secondo il ricorrente avevano valore confessorio circa la percezione, durante il rapporto, di somme complessive poi quantificate dal ricorrente in un importo superiore a quello indicato dalla corte di merito. Secondo il ricorrente, tali somme sarebbero state versate a titolo di anticipazione del TFR e di indennità future, sicché sarebbe spettato al creditore dimostrare che quei pagamenti si imputavano a crediti diversi. La censura, quindi, investe il riparto dell'onere della prova in tema di pagamento estintivo e l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio applicato dal giudice di merito secondo cui il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del proprio diritto, mentre il pagamento, quale fatto estintivo, va provato dal debitore che lo eccepisca. Solo se il debitore dimostri un pagamento puntualmente riferito a uno specifico debito, l'onere torna sul creditore che intenda imputarlo a un credito diverso. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la prova del pagamento delle retribuzioni e del TFR per il periodo controverso, salvo gli acconti mensili già considerati; le doglianze del ricorrente tendevano in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, soprattutto in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata incardinata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato il principio per cui il creditore deve provare il titolo del diritto, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo del pagamento; solo dopo prova di un pagamento riferito a uno specifico debito si sposta l'onere sul creditore che invochi una diversa imputazione.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla compensazione, ma non ha assunto un ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla compensazione, ma non ha assunto un ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ricondotto la censura a una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato per attribuire valore confessorio ad alcune dichiarazioni del lavoratore; la Corte ha escluso che ciò bastasse a superare la mancanza di prova del pagamento estintivo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di pagamento, il creditore deve provare il titolo del proprio credito, mentre il pagamento dedotto come fatto estintivo deve essere provato dal debitore.
  • L'onere della prova si sposta nuovamente sul creditore solo se il debitore dimostri un pagamento puntualmente riferito a uno specifico debito estinto; in difetto, non è sufficiente allegare versamenti generici o somme corrisposte in costanza di rapporto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, soprattutto quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme.
  • La deduzione di dichiarazioni confessorie del creditore non vale, da sola, a superare la mancata prova del fatto estintivo quando non sia dimostrata con precisione l'imputazione del pagamento al debito controverso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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