Cassazione Penale, Sentenza n. 46511/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per tre semestri su otto. Primo motivo: vizio di legge per avere il Tribunale basato il rigetto sulla mera irrogazione di sanzioni disciplinari senza accertare se, e in quale misura, tali condotte non gravi avessero effettivamente inciso sulla partecipazione all'opera di rieducazione. Secondo motivo: vizio di motivazione per non avere considerato le giustificazioni offerte dal ricorrente nelle sedi disciplinari e nel procedimento, e per non avere valutato la sua condotta complessivamente favorevole come dimostrato dall'esito positivo in altri semestri.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivatamente valutato episodi disciplinari commessi in sette occasioni, concentrate in tre semestri non continuativi, con sanzioni variabili (richiamo, ammonizione, esclusione temporanea da attività comuni e ricreative). Tali infrazioni sono state considerate indicative di insofferenza alle regole e di scarsa adesione alle proposte trattamentali, oltre alla mancanza di attività lavorativa e di segni di resipiscenza. Di conseguenza la liberazione anticipata è stata comunque riconosciuta per i cinque semestri privi di infrazioni, ma negata per i semestri interessati dalle violazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
Norma procedurale che disciplina il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; utilizzata per inquadrare il rimedio esercitato dal ricorrente.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
Stabilisce che la concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova della regolare condotta e della partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte ha applicato questo principio richiedendo la valutazione della reale disponibilità del detenuto al processo rieducativo, non solo dei risultati formali.
regolamento di esecuzione penale, art. 103
art. 103 reg. esec. ord. pen.
Indica i criteri per valutare la condotta esteriore del detenuto, con particolare riferimento all'impegno nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti con operatori e compagni; criterio richiamato per valutare la partecipazione all'opera di rieducazione.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede che, in caso di improcedibilità o inammissibilità del ricorso, il giudice possa condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, a una somma a favore della cassa delle ammende; applicato per imporre il pagamento di 3.000,00 euro.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Principio secondo cui, in assenza di elementi di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, non si deve assumere che il ricorrente abbia agito in mala fede; qui richiamata per limitare le conseguenze sanzionatorie al pagamento stabilito.
giurisprudenza della Corte di cassazione (principi consolidati)
varie pronunce di legittimità citate
Principio secondo cui i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente: non ogni infrazione annulla automaticamente la partecipazione positiva al trattamento, ma infrazioni reiterate o gravi possono influire negativamente sulla valutazione di specifici semestri e, talvolta, anche di periodi antecedenti.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata va valutata semestre per semestre: ogni periodo deve essere esaminato separatamente, pur potendo comportamenti gravi riverberarsi su altri periodi.
- Le sanzioni disciplinari non impediscono automaticamente il beneficio: devono essere valutate nella loro incidenza concreta sulla partecipazione all'opera di rieducazione e confrontate con eventuali elementi positivi.
- La disponibilità effettiva al percorso rieducativo si desume da comportamenti esterni ripetuti nel tempo (impegno alle attività, rapporti corretti con operatori e compagni, svolgimento di lavoro), non da mere affermazioni o risultati formali.
- Infrazioni ripetute, anche se singolarmente non gravissime, possono nel loro complesso mostrare un rifiuto del processo rieducativo e giustificare il diniego per i semestri interessati.
- Per impugnare efficacemente un rigetto bisogna dimostrare che le contestazioni disciplinari non hanno inciso in modo significativo sulla partecipazione al trattamento e fornire elementi oggettivi di adesione rieducativa nel periodo valutato; la mera confutazione astratta delle contestazioni è insufficiente.
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