Cassazione Civile, Ordinanza n. 24153/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di fallimento presentata da una società creditrice nei confronti di una società in accomandita semplice poi dichiarata fallita dal Tribunale. La società fallita ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il fallimento. In fatto, la creditrice aveva fondato la propria istanza su numerose fatture e documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta; la società fallita aveva contestato il credito deducendo, tra l’altro, che alcuni elementi probatori erano stati tratti impropriamente da una procedura di concordato preventivo, che esistevano controcrediti da indebito pagamento e che lo stato di insolvenza non sussisteva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 15 l. fall. e nullità della sentenza per avere il giudice fatto uso di elementi provenienti dalla procedura di concordato senza formale riunione o acquisizione; 2) violazione degli artt. 6 l. fall., 2697 c.c. e 99 c.p.c. sulla legittimazione del creditore istante e sul livello di accertamento richiesto del credito; 3) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 18 l. fall. quanto alla dedotta novità dell’eccezione di indebito e compensazione; 4) violazione degli artt. 2313 e 2697 c.c. sull’apprezzamento negativo del controcredito; 5) violazione degli artt. 5 l. fall. e 2697 c.c. sul giudizio di insolvenza e sul rilievo attribuito alle sole immobilizzazioni materiali; 6) omesso esame di un fatto decisivo relativo all’insussistenza dello stato di insolvenza e alle risultanze di CTU svolte in altri giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo, terzo, quinto e sesto per difetti di autosufficienza/specificità o per difetto di interesse, e ha ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo. In particolare, ha ribadito che per la legittimazione del creditore a chiedere il fallimento è sufficiente una delibazione incidentale e sommaria del credito, non essendo necessario un accertamento definitivo; ha inoltre affermato che l’eccezione di indebito e il preteso controcredito erano stati correttamente ritenuti non provati e che le doglianze sullo stato di insolvenza non censuravano un omesso esame di fatti storici decisivi, ma piuttosto una diversa valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È evocato come norma la cui violazione viene dedotta per contestare l’utilizzo di prove provenienti da altro procedimento; la Corte respinge la censura per difetto di autosufficienza.
art. 15 l. fall.
È richiamato con riferimento alla gestione dei procedimenti prefallimentari e concorsuali; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché non specifica quali documenti sarebbero stati impropriamente utilizzati.
art. 6 l. fall.
La Corte ribadisce che la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non richiede l’accertamento definitivo del credito, ma solo una delibazione incidentale sommaria della sua sussistenza ai fini della legittimazione dell’istante.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che il debitore che eccepisce un controcredito o l’indebito deve provare i fatti costitutivi dell’eccezione, incluso il difetto di causa del pagamento; la censura è inoltre respinta quando mira a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto.
art. 99 c.p.c.
È richiamato nel motivo relativo alla legittimazione del creditore istante; la Corte non ne accoglie la censura perché il giudice di merito ha correttamente svolto una verifica sommaria del credito.
art. 345 c.p.c.
È evocato per contestare l’affermazione di novità dell’eccezione di indebito; la Corte rileva però che tale rationes si affianca a un’ulteriore autonoma ragione di rigetto, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse.
art. 18 l. fall.
È richiamato nel motivo inerente il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 2313 c.c.
È richiamato per contestare l’apprezzamento del controcredito, ma la Corte osserva che la censura attacca in realtà un giudizio di fatto, non la corretta interpretazione della norma.
art. 5 l. fall.
È richiamato per censurare il giudizio di insolvenza; la Corte afferma che la deduzione non individua un fatto storico decisivo omesso, ma mira a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 360, n. 5 c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non il giudizio complessivo sulla condizione di insolvenza né i meri elementi istruttori come le CTU.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento del debitore è sufficiente una verifica incidentale e sommaria dell’esistenza del credito, senza necessità di un definitivo accertamento giudiziale o di un titolo esecutivo.
- Nel giudizio prefallimentare il giudice deve valutare sia gli elementi prodotti dal creditore istante sia le contestazioni del debitore; tuttavia, il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito dell’apprezzamento compiuto dai giudici di merito se la censura si risolve in una diversa lettura delle prove.
- L’allegazione di un controcredito o di un pagamento indebito richiede la prova dei fatti costitutivi dell’eccezione, compresa la mancanza di causa del pagamento; non basta una mera affermazione difensiva o una ricostruzione fattuale alternativa.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la valutazione complessiva dello stato di insolvenza, ma solo per denunciare la mancata considerazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e decisivo.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e distinte, l’inattaccabilità anche solo di una di esse comporta l’inammissibilità delle censure dirette contro le altre, per difetto di interesse.
- Le doglianze fondate su violazioni di legge non possono essere utilizzate per censurare l’erronea ricognizione dei fatti di causa, che resta riservata al giudice di merito.
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