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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3352/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva, patrimoniale e documentale) contestata in qualità di amministratore di fatto della "ADN Immobiliare di Nadia Dariotti & C. s.n.c.", lamentando in particolare: insufficiente e poco specifica motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto e sul suo sviluppo temporale; mancata individuazione delle condotte materiali ascrivibili al Magro (violazione del diritto di difesa per richiamo a concorso non indicato in capo d'imputazione); carenze probatorie e valutative in ordine all'elemento soggettivo; errata valutazione della natura delle irregolarità contabili (omessa vs irregolare tenuta delle scritture) e della consegna della documentazione bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi, secondo, terzo e quinto motivo inammissibili per manifesta infondatezza e genericità, con ampia disamina della valutazione unitaria delle prove fatta dai giudici di merito (riconoscendo la logicità delle conclusioni che individuano un ruolo gestionale del Magro sin dall'origine della società). Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: il capo di imputazione comprendeva l'irregolare tenuta delle scritture e la sentenza di merito aveva dimostrato l'inidoneità della documentazione prodotta a ricostruire in modo fondato il movimento degli affari. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad altro provvedimento (la pronuncia è completa fino alla condanna alle spese; il testo è interrotto nella parte finale).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata per delimitare l'ambito di impugnazione e i limiti entro cui sono esaminabili i motivi di ricorso in cassazione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al criterio di giudizio delle dichiarazioni testimoniali e all'obbligo di considerare le deduzioni difensive nel contesto probatorio

  • art. 40, secondo comma, cod. pen.

    Menziionato come norma richiamata in merito all'attribuzione delle condotte; la Corte osserva che il richiamo non era dettagliato nel capo d'imputazione ma non ha causato pregiudizio alla difesa

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nella critica difensiva sulla modifica del titolo di responsabilità e sulla regolarità della contestazione; la Corte ritiene che non sia stata violata la funzione di garanzia del diritto di difesa

  • art. 2639 cod. civ.

    Citato per la nozione di amministratore di fatto e per affermare che l'esercizio di poteri di fatto non è escluso dalla simultaneità con poteri di altri soggetti formali

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie: la Cassazione non può rivalutare il merito delle prove se non in presenza di un vizio motivazionale specifico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la conseguenza della pronuncia di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato relativamente alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nell'ambito del processo davanti alla Corte di cassazione

Massime di principio

  • Il ruolo di "amministratore di fatto" va valutato unitariamente: non conta solo la titolarità formale ma la complessiva condotta, l'interesse economico e le scelte gestionali concretamente esercitate (nomina di imprese, gestione documentale, rapporti con il direttore dei lavori, benefici da pagamenti a società riconducibili).
  • In tema di reati fallimentari, la prova può emergere da elementi indiretti e dalla ricostruzione complessiva del comportamento societario; la mancata registrazione o l'irregolarità delle scritture rende possibile la responsabilità quando la documentazione prodotta risulti incapace di ricostruire ragionevolmente il movimento degli affari e il patrimonio.
  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sulle questioni probatorie: può intervenire solo per vizi di motivazione, illogicità o omissioni rilevanti, non per una rivalutazione del merito o per riproporre una diversa lettura delle prove.
  • La circostanza che un atto o un comportamento sia formalmente imputabile a terzi non esclude la posizione di fatto di chi eserciti controllo effettivo: il conflitto tra ruoli formali può rafforzare, se provato, l'ipotesi di amministrazione di fatto.
  • Sulle doglianze relative al capo d'imputazione: se i tratti essenziali del fatto sono descritti con sufficiente specificità e la difesa ha potuto esercitarsi pienamente, la modifica o l'interpretazione del titolo di responsabilità in sentenza non comporta necessariamente la nullità o vizio procedurale.

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