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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12111/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

La controversia

La società aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 28897/2011 per Euro 280.915,10, oltre agli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, quale corrispettivo per il noleggio di apparecchiature destinate alla radiolocalizzazione e al monitoraggio ambientale. Il Ministero della Giustizia si era opposto al decreto, sostenendo che non sussistesse un’obbligazione contrattuale e che trovasse applicazione la disciplina delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 622/2017, depositata il 15 febbraio 2017, aveva riformato la decisione, qualificando le spese come spese straordinarie di giustizia e ritenendo necessario il decreto di pagamento previsto dal Testo unico. La società ha proposto sei motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, contestando che le fatture riguardassero un unico rapporto, poiché le autorizzazioni al noleggio erano state emesse in un arco di dieci mesi. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., invocando due precedenti decreti ingiuntivi non opposti, emessi il 6 aprile 2011 e il 29 marzo 2012 per noleggi analoghi e qualificati come transazioni commerciali. Con il terzo ha sostenuto che il pubblico ministero avesse il potere di impegnare contrattualmente l’amministrazione autorizzando le operazioni, anche in forza dell’art. 268 c.p.p. Con il quarto ha contestato l’applicazione della disciplina delle spese di giustizia, sostenendo che il provvedimento del magistrato fosse una verifica amministrativa interna e non il decreto di pagamento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002. Con il quinto ha denunciato la violazione delle norme sulla forma dei contratti della pubblica amministrazione e delle norme generali sulla formazione del contratto, affermando che le autorizzazioni integrassero accettazione di una proposta negoziale. Con il sesto ha contestato l’esclusione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002. La società aveva inoltre chiesto la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente respinto la richiesta di rinnovazione della notificazione: la costituzione del Ministero, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, aveva sanato il vizio derivante dalla notificazione presso l’Avvocatura distrettuale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non si confrontava specificamente con la motivazione d’appello, secondo cui le fatture del decreto ingiuntivo riguardavano un unico procedimento penale, diverso dalle attività cui si riferivano i precedenti titoli. Il secondo motivo è stato rigettato: il giudicato formatosi su decreti ingiuntivi non opposti non si estende automaticamente a rapporti autonomi, e nella specie i titoli invocati riguardavano attività e procedimenti diversi. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato esterno può essere interpretato direttamente in sede di legittimità, ma il ricorso deve riportarne in modo autosufficiente il contenuto, inclusi motivazione e dispositivo. I motivi dal terzo al sesto, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati. Il compenso per il noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni ambientali costituisce una spesa di giustizia di natura pubblicistica, anche quando le apparecchiature siano fornite da una società privata. La relativa liquidazione deve avvenire con decreto di pagamento del pubblico ministero ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002; la fattura non rende di per sé il credito certo, liquido ed esigibile, che matura tali caratteri con il decreto. Non si configura quindi un credito contrattuale azionabile in via monitoria né una transazione commerciale soggetta agli interessi moratori del D.Lgs. n. 231 del 2002. La Corte ha conseguentemente escluso anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non ravvisando un dubbio di contrasto con la disciplina europea delle transazioni commerciali. Il ricorso è stato rigettato; le spese di lite sono state compensate integralmente per la novità della questione centrale. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento.

    Il giudicato esterno non vincola in controversie diverse per il solo fatto di riguardare questioni analoghe: la sua efficacia presuppone che dal provvedimento siano ricavabili le ragioni della decisione e i principi che la sorreggono; inoltre, occorre verificare l’identità del rapporto giuridico.

  • art. 324 c.p.c.

    Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive.

    Il decreto ingiuntivo non opposto fa stato nei limiti del credito e del periodo dedotti, ma, se non contiene un’esplicita motivazione sulle questioni di diritto, non preclude contestazioni relative a periodi successivi o a rapporti autonomi.

  • artt. 12 e seguenti preleggi

    Il giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto (Cass. Sez. 3 n. 30838 del 29/11/2018), in quanto provvisto di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi normativi”, sicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 preleggi e segg., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

    Il giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto, per la sua efficacia imperativa e indisponibile, va interpretato secondo i criteri propri dell’interpretazione delle norme, e non secondo quelli applicabili agli atti negoziali.

  • art. 268 c.p.p.

    Solo allorchè tali impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza il Pubblico Ministero può disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria.

    Le operazioni di intercettazione possono essere svolte tramite impianti diversi da quelli installati presso la procura soltanto quando questi siano insufficienti o inidonei e ricorrano eccezionali ragioni d’urgenza. La disposizione inquadra l’utilizzo degli impianti noleggiati nel contesto funzionale e pubblicistico dell’attività d’intercettazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 70

    Tali spese, oltre a distinguersi in ripetibili ed irripetibili, si differenziano a seconda che siano espressamente previste come spese correlate allo svolgimento del processo penale ovvero che non lo siano, ma che, in quest’ultimo caso, vengano ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, “in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 61, 62 e 63 e dell’art. 277 e per l’importo utilizzerà prezzari analoghi.

    Rientrano tra le spese straordinarie di giustizia anche spese non espressamente previste, quando siano connesse al processo penale e il magistrato procedente le ritenga indispensabili; la liquidazione segue la disciplina richiamata dalla norma e si avvale di prezzari analoghi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168

    In conclusione, deve riconoscersi che il corrispettivo dovuto alla società Artemis srl per il noleggio delle apparecchiature utilizzate per le intercettazioni ambientali abbia una innegabile connotazione pubblicistica, non modificata dalle particolari procedure di selezione e di liquidazione delle relative spettanze, che la sua determinazione non è affidata alla libera contrattazione, che il titolo di pagamento è esclusivamente il decreto del Pubblico Ministero, adottato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.

    Il compenso per il noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni va liquidato esclusivamente mediante decreto del pubblico ministero ai sensi dell’art. 168; il credito non dipende dalla libera contrattazione e conserva natura pubblicistica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170

    in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento va effettuata con decreto emesso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, opponibile solo con le modalità a tale scopo espressamente predisposte 13 dall’art. 170 del medesimo provvedimento, il quale rinvia al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15.

    Il decreto di liquidazione del compenso è contestabile attraverso lo specifico procedimento di opposizione previsto dall’art. 170, e non mediante un’azione monitoria diretta al pagamento del corrispettivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 171

    Se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sè titolo di pagamento della spesa (cfr. art. 171)

    Quando la quantificazione della spesa è affidata al magistrato, il decreto di pagamento costituisce di per sé il titolo per il pagamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione principale.

  • art. 99 c.p.c.

    Va aggiunto che, come per tutte le altre spese di giustizia, anche quelle in oggetto sono soggette alla vigenza ed alla operatività del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c.: il provvedimento di liquidazione non viene pronunciato d’ufficio, ma su espressa domanda dell’interessato che nel caso di specie ha coinciso con la presentazione delle fatture, le quali non hanno, dunque, reso il credito certo, liquido ed esigibile.

    La liquidazione delle spese di giustizia richiede una domanda dell’interessato e non è disposta d’ufficio; la presentazione della fattura, da sola, non rende il credito certo, liquido ed esigibile.

  • D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Il credito della società noleggiatrice, trovando causa in una spesa straordinaria di giustizia e non in una transazione commerciale con la P.A. – cui applicare, quanto agli interessi moratori, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002 – e, quindi, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, doveva ritenersi sottratto alla libera contrattazione.

    La disciplina degli interessi moratori per i ritardi nelle transazioni commerciali non si applica al compenso per il noleggio di apparecchiature d’intercettazione, quando il credito deriva da una spesa di giustizia di natura pubblicistica e non da una transazione commerciale.

Massime di principio

  • Le spese per il noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni telefoniche o ambientali costituiscono spese di giustizia di natura pubblicistica, anche quando il servizio sia fornito da un’impresa privata; il relativo compenso non è determinato dalla libera contrattazione.
  • Il compenso per il noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni deve essere liquidato con decreto del pubblico ministero ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il decreto è il titolo di pagamento e può essere contestato attraverso le forme di opposizione previste dall’art. 170, non mediante azione monitoria ordinaria.
  • La fattura emessa dal noleggiatore non rende da sola il credito certo, liquido ed esigibile: tali caratteristiche conseguono alla liquidazione secondo la procedura delle spese di giustizia e il decreto di pagamento.
  • Il credito per tali prestazioni, in quanto derivante da una spesa straordinaria di giustizia e non da una transazione commerciale, non è soggetto agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
  • Il giudicato esterno formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto non si estende automaticamente a rapporti analoghi: occorrono l’identità del rapporto giuridico e la possibilità di ricavare dal provvedimento le ragioni della decisione e i principi che ne costituiscono il fondamento.
  • Il giudicato esterno derivante da un decreto ingiuntivo non opposto è interpretabile direttamente dalla Corte di cassazione, ma il ricorso deve riprodurne in modo autosufficiente il contenuto, comprensivo di motivazione e dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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