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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05884/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma; dal testo emerge una conferma della condanna per oltraggio, con trattamento sanzionatorio ritenuto congruo, ma la Cassazione decide solo sull'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30/09/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava un episodio consumato all'interno della sala ricreativa di un istituto penitenziario, qualificata come luogo aperto al pubblico, nel quale l'imputato avrebbe rivolto espressioni ritenute offensive nei confronti di un operante, urlando per farsi sentire da tutta la sezione e amplificare così la portata denigratoria e lesiva del prestigio della persona offesa. I motivi di ricorso vengono ritenuti dalla Cassazione assolutamente generici e manifestamente infondati perché si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua: natura di luogo aperto al pubblico della sala ricreativa, offensività delle espressioni, presenza di più persone. Gli ulteriori due motivi sono ritenuti inammissibili in quanto la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato di oltraggio commesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 77 del 2019 e aveva valorizzato la ripetizione della condotta nell'arco di poche ore, oltre a reputare congruo il trattamento sanzionatorio anche in considerazione della recidiva e a escludere le pene sostitutive per la personalità negativa dell'imputato e perché non richieste.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile al reato di oltraggio commesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 77 del 2019, secondo quanto affermato nel provvedimento richiamato dal testo.

  • legge n. 77 del 2019

    È richiamata quale discrimine temporale per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato di oltraggio.

  • c.p.p.

    Il ricorso viene dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo le regole processuali applicabili all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa sia congrua e corretta.
  • Ai fini dell'oltraggio, la qualificazione del luogo e la platea dei presenti possono incidere sulla valutazione dell'offensività delle espressioni e sulla lesione del prestigio del pubblico ufficiale o dell'operante.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il giudice di merito ne escluda la configurabilità in ragione del quadro normativo e delle concrete modalità della condotta, ivi compresa la reiterazione del comportamento in un arco temporale ristretto.
  • Il giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o giuridicamente errata; non basta una mera dissociazione difensiva dalla pena applicata.
  • Le pene sostitutive possono essere escluse quando non siano state richieste e, comunque, la personalità negativa dell'imputato renda non favorevole la loro applicazione, secondo la valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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