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Sentenza

Sentenza n. 10552/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Spagna) e contrassegnata da n. 43542 e inoltrata il 16.04.2025; PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; PER LA NOMINA di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento

Giustizia amministrativa202603155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 16 aprile 2025 e contrassegnata dal n. 43542, nonché la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorrente ha dedotto la scadenza del termine procedimentale, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, quantificato complessivamente in 120 giorni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato la violazione sia del termine generale previsto dalla l. n. 241/1990 sia del termine speciale previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l'autorità deve verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare, in caso di richiesta di integrazioni, a quattro mesi. Il Ministero è stato ordinato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenuto conto del carattere massivo dei procedimenti. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, da insediarsi per il termine ulteriore di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere nei casi di silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per la tutela avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e richiedere, se necessario, le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche la verifica iniziale e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Ha attribuito al Ministero dell'Istruzione e del Merito la denominazione dell'amministrazione competente già individuata nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell'obbligo di provvedere richiede e, in presenza degli altri presupposti processuali, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con un termine complessivo massimo di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
  • Decorso il termine procedimentale senza una decisione espressa, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La circostanza che il procedimento abbia carattere massivo e sia interessato da un elevato numero di richieste può giustificare l'assegnazione, nella sentenza sul silenzio, di un termine giudiziale di 120 giorni per l'adozione del provvedimento, senza escludere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia già maturata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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