Cassazione Penale, Sentenza n. 48912/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza con cui era stato applicato il patteggiamento per reati contro il patrimonio (capo A, B, C): il ricorrente contestava l'errata qualificazione giuridica dei fatti (sosteneva che il fatto dovesse configurarsi come truffa e non come furto aggravato) e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito l'applicazione di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. I fatti consistono nel presentarsi come commerciante di preziosi, farsi consegnare oggetti per una valutazione e poi allontanarsi appropriandosi degli stessi dopo aver distratto le vittime.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, co. 5-bis, c.p.p. (norme introdotte dalla legge 23/6/2017, n.103) perché, nel sistema del patteggiamento modificato, la verifica di Cassazione è molto limitata: l'erronea qualificazione giuridica è sindacabile solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La Corte ha ritenuto che la qualificazione come furto aggravato sia compatibile con il contenuto dell'imputazione e conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale (situazioni di "invito domino" configurano furto con mezzo fraudolento; la truffa richiede trasferimento del possesso con consenso viziato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 610, co. 5-bis, c.p.p.
inserito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103; effetto dal 3/8/2017
impone l'inammissibilità dei ricorsi in cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti quando i motivi non attengono a specifiche ipotesi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione palesemente eccentrica, illegalità della pena o della misura di sicurezza)
art. 448, co. 2-bis, c.p.p.
modificato dall'art. 1, co. 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103; in vigore dal 3/8/2017
riduce il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica nei casi di patteggiamento: la cassazione può esaminare l'erronea qualificazione solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione
art. 129, c.p.p.
prevede il proscioglimento per determinate cause; la Corte richiede che la sussistenza di tali ipotesi risulti "ictu oculi" dal testo della sentenza o che siano indicate specifiche ragioni per la mancata applicazione
artt. 494, 110, 624, 625, c.p.; art. 61, n. 7, c.p.
indicati nell'imputazione (capi A, B, C)
norme sostanziali che descrivono i reati contestati (furti aggravati, concorso, ecc.); la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione come furto aggravato mediante mezzo fraudolento
art. 616 c.p.p.
norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda per l'impugnazione manifestamente infondata o inammissibile
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono fortemente limitati: ammissibili solo per motivi specifici indicati dalla riforma (art. 610 co.5-bis e art. 448 co.2-bis), e in particolare l'errata qualificazione è sindacabile solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- Per distinguere furto da truffa occorre valutare la natura del trasferimento del possesso: se la vittima non intende tecnicamente trasferire la proprietà ma si verifica uno "invito domino" (consegna per una valutazione e appropriazione successiva) si propende per il furto con mezzo fraudolento; se il possesso è trasferito con consenso viziato da artifici si configura la truffa.
- Per ottenere un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è necessario che la circostanza sia evidente dal testo della sentenza o che il giudice abbia motivato specificamente il mancato proscioglimento; non basta una deduzione generica in ricorso.
- Nel formulare un ricorso avverso un patteggiamento occorre attenersi strettamente a motivi che emergono con immediatezza dal capo d'imputazione; l'allegazione di fatti probatori o valutazioni che non risultano immediatamente dalla contestazione comporta elevato rischio di inammissibilità.
- Un ricorso manifesto o evidentemente inammissibile può comportare la condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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