Cassazione Civile, Ordinanza n. 31260/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata l'11 novembre 2015 relativa a crediti per ICI, TARSU e sanzioni iscritti a ruolo in tredici cartelle. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che le cartelle non gli erano mai state notificate e, dall'altro, che i crediti risultavano prescritti. Nel giudizio di merito la CTP aveva accolto il ricorso solo per una cartella di cui non era stata provata la notifica; la CTR, invece, aveva rigettato l'appello del contribuente richiamando l'art. 1, comma 161, l. 296/2006 e affermando che erano prescritti solo i crediti maturati fino al 10.11.2010, facendo decorrere dal 2011 un nuovo termine quinquennale. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione; violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 1, comma 161, l. 296/2006, 2948 c.c., 2935 c.c., 20 d.lgs. 472/1997) per non avere applicato la disciplina civilistica alle cartelle esattoriali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso incidentale lamentando violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la notifica della cartella avrebbe trasformato il termine prescrizionale in decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione della CTR era incomprensibile e contraddittoria: la norma richiamata (art. 1, comma 161, l. 296/2006) riguarda i termini di decadenza per gli avvisi di accertamento degli enti locali, non la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Ha accolto anche il secondo motivo, risolvendo direttamente la questione di diritto senza rinvio, sulla base dei principi già affermati in giurisprudenza: ICI soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; TARSU soggetta a prescrizione quinquennale come obbligazione periodica; sanzioni tributarie soggette a prescrizione quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997, salvo il solo caso di sanzioni fondate su sentenza passata in giudicato, per le quali opera l'art. 2953 c.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente limitatamente ai crediti delle cartelle indicate nel ricorso per cassazione. Le spese del merito sono state compensate, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico della resistente; escluso anche il doppio contributo unificato per la ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 1, comma 161, l. 296/2006
riguarda i termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento degli enti locali, non la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
art. 2948, n. 4, c.c.
si applica all'ICI e alla TARSU, qualificate come obbligazioni periodiche o di durata, con prescrizione quinquennale
art. 2935 c.c.
richiamato dal ricorrente principale quale norma sulla decorrenza della prescrizione, ma non è il fulcro della decisione
art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si prescrivono in cinque anni
art. 2946 c.c.
non si applica automaticamente alle cartelle esattoriali; il termine decennale vale solo nei casi previsti dalla legge, in particolare per l'actio iudicati
art. 2953 c.c.
il termine decennale opera solo per sanzioni tributarie derivanti da sentenza passata in giudicato, quale specifica actio iudicati
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato per giustificare la decisione senza rinvio in ragione di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 22 d.l. 20 marzo 2023, n. 4
esclude, nel caso, l'assoggettamento della ricorrente incidentale al doppio contributo unificato
L. 26 maggio 2023, n. 56
legge di conversione del d.l. 4/2023, richiamata per la disciplina sul contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
non applicato alla ricorrente incidentale per effetto della disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Le imposte locali periodiche, come ICI e TARSU, seguono il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché si tratta di prestazioni con causa debendi continuativa e non di obbligazioni unitarie soggette a prescrizione decennale.
- Per i crediti tributari iscritti a ruolo, la notifica della cartella non determina di per sé l'applicazione del termine decennale dell'art. 2946 c.c.; il termine ordinario resta quello previsto dalla disciplina sostanziale propria del singolo credito, salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo.
- Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni ex art. 20 d.lgs. 472/1997 quando la cartella non sia fondata su sentenza passata in giudicato; il termine decennale dell'art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un vero giudicato, quale actio iudicati.
- Se la motivazione del giudice di merito richiama una norma inconferente rispetto al tema della prescrizione, e la decisione risulta così intrinsecamente contraddittoria o incomprensibile, la sentenza è cassabile per vizio di motivazione/nullità processuale.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio, per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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