Cassazione Civile, Ordinanza n. 20861/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da contratti di mutuo fondiario, con riconoscimento della collocazione ipotecaria. Il giudice delegato, accogliendo l'eccezione di revocatoria ordinaria sollevata dal curatore, aveva ammesso il credito solo in chirografo, escludendo la prelazione ipotecaria. La banca ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo che mancavano i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni: in particolare ha dedotto che non risultavano crediti anteriori all'atto revocato, ammessi al passivo, che avessero realmente subito un pregiudizio, e ha contestato la ricostruzione secondo cui il finanziamento avrebbe trasformato debiti chirografari preesistenti in debiti garantiti da ipoteca. Ha inoltre evidenziato che le somme erogate erano state in parte utilizzate per pagare il prezzo di acquisto di partecipazioni sociali e in parte per estinguere un'esposizione verso altro istituto garantita da ipoteca già esistente, e che l'immobile risultava già gravato da precedente ipoteca, sicché non vi sarebbe stato un mutamento qualitativo peggiorativo del patrimonio del debitore. I motivi di ricorso per cassazione censuravano la violazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, soprattutto per avere il tribunale ritenuto provato il pregiudizio ai creditori senza verificare concretamente l'esistenza e la consistenza di crediti anteriori insoddisfatti e senza corretta valutazione del mutamento patrimoniale prodotto dall'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il tribunale avesse applicato in modo non corretto i principi in tema di revocatoria ordinaria eccepita dal curatore nel giudizio di verifica del passivo. In particolare ha affermato che, quando il curatore eccepisce l'inefficacia di un atto ex art. 66 l.fall. e art. 2901 c.c., grava su di lui l'onere di provare sia la preesistenza di ragioni creditorie rispetto all'atto sia il concreto mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore tale da rendere più difficile o incerto il soddisfacimento dei creditori anteriori. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti perché riguardavano essenzialmente la scientia damni.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, l.fall.
consente al curatore di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato e l'inefficacia del titolo su cui il credito o la prelazione si fondano, anche deducendo la revocabilità dell'atto da cui deriva la garanzia.
art. 66 l.fall.
attribuisce al curatore il potere di domandare o eccepire l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme codicistiche sulla revocatoria ordinaria.
art. 2901 c.c.
la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore conserva la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e richiede, anche nel fallimento, i medesimi presupposti sostanziali previsti dalla norma civile, in particolare il pregiudizio alle ragioni creditorie.
art. 2901, comma 3, c.c.
le prestazioni di garanzia sono considerate atti a titolo oneroso solo se contestuali al credito garantito; altrimenti sono atti a titolo gratuito e possono essere revocati con maggiore favore per il creditore o il curatore.
art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato per escludere che il consolidamento della garanzia ipotecaria possa impedire la revocatoria quando questa colpisce l'intero procedimento negoziale indiretto e non la sola ipoteca isolatamente considerata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al passivo, il curatore può eccepire la revocabilità dell'atto costitutivo della prelazione e opporre l'inefficacia della garanzia ai fini del riconoscimento della collocazione privilegiata del credito.
- L'azione revocatoria ordinaria esercitata o eccepita dal curatore mantiene, anche nel contesto concorsuale, i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.; mutano solo legittimazione, effetti e sede processuale, non i requisiti di merito.
- Per dimostrare l'eventus damni non basta affermare in astratto che l'atto ha trasformato debiti chirografari in debiti garantiti: occorre provare l'esistenza di crediti anteriori effettivamente pregiudicati e un concreto peggioramento della garanzia patrimoniale residua.
- Quando l'atto impugnato consiste nella concessione di ipoteca su un bene già gravato da altre ipoteche, il pregiudizio va apprezzato in modo concreto e prognostico, verificando se la nuova garanzia abbia davvero reso più difficile il soddisfacimento dei creditori anteriori.
- Nel caso di revocatoria eccepita dal curatore, l'onere probatorio sull'eventus damni grava sul curatore stesso, non sul creditore beneficiario dell'atto, perché il curatore rappresenta la massa e il debitore e il terzo non è normalmente in grado di conoscere compiutamente la situazione patrimoniale del dante causa.
- Un'operazione di mutuo con contestuale ipoteca può integrare un procedimento negoziale indiretto revocabile quando il mutuatario non riceva una reale disponibilità delle somme, ma la garanzia serva in sostanza a presidiare un debito preesistente non assistito da garanzia reale.
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